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Avv. Antonio Di Pinto* – Vice Presidente Nazionale dell’A.F.N.I. -La riforma del terzo settore

RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LO STATO DELL’ARTE

a cura dell’Avv. Antonio Di Pinto*

 

Da diversi anni si auspicava un intervento di riorganizzazione dell’intera disciplina normativa, stratificatasi nel corso del tempo, relativa ai soggetti del cosiddetto no profit.

Si è dovuto attendere, tuttavia, il 18 giugno 2016 per vedere com­piere il primo significativo passo in materia: con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 6 giugno 2016, n. 106, è stata confe­rita al Governo una delega per la riforma del Terzo Settore, dell’im­presa sociale e del servizio civile universale.

L’obiettivo posto dalla Legge Delega è quello di revisionare tutto ciò che, sino ad oggi, ha costituito il tessuto normativo del Terzo Settore, comprensivo sia della disciplina civilistica sia della legi­slazione speciale prodotta a partire dagli anni ’90, giungendo così, finalmente, ad una regolamentazione completa ed organica del Terzo Settore.

In tale contesto, sono stati adottati tre decreti attuativi, aventi ad oggetto: l’istituto del cinque per mille (D.lgs. 111/2017), la revisione della disciplina dell’impresa sociale (D.lgs. 112/2017) e, infine, il Codice Unico del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017). Da segnalare, inoltre, l’approvazione dei cosiddetti “decreti correttivi” con i quali, da ultimo, sono state riviste sia la Riforma del Terzo Settore ed il Codice Unico [D.Lgs. n. 105 del 3 agosto 2018 (G.U. n. 210 del 10 settembre 2018)], sia la disciplina dell’Impresa Sociale [D. Lgs. 20 luglio 2018, n. 95 (G.U. n. 185 del 10 agosto 2018)]. Tuttavia, la Ri­forma non può, ad oggi, ritenersi completa, in quanto attende ancora l’adozione di numerosi decreti ministeriali e soprattutto dei necessari chiarimenti in ordine alla disciplina fiscale degli Enti del Terzo Settore inclusi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Per comprendere al meglio lo stato dell’arte di questa epocale riforma ed approfondirne le specifiche tematiche si riporta un recente contributo dell’Ufficio Studi della Camera dei Deputati (5 settembre 2018) che, partendo dalla disamina della Legge delega del 2016 compie un excursus dalla elaborazione dell’idea di riforma sino agli ultimi interventi legislativi al riguardo. Ovviamente in questo contributo ci si soffermerà esclusivamente sulla Riforma del Terzo Settore in senso stretto (D. Lgs. 117/2017) senza entrare nel merito di quanto previsto per impresa sociale, 5×1000 e servizio civile universale, argomenti che saranno oggetto di ulteriori approfondimenti.

 

***

 

Il Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) è stato rivisto dal D.Lgs. n. 105 del 3 agosto 2018 (G.U. n. 210 del 10 settembre 2018) che contiene disposizioni integrative e correttive del Codice medesimo, sul quale la Commissione XII aveva approvato il prescritto parere lo scorso 26 luglio. In attuazione della legge delega 106/2016 sul Terzo Settore (e in particolare l’articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106), inoltre, è stato approvato il D. Lgs. 20 luglio 2018, n. 95 (G.U. n. 185 del 10 agosto 2018) riguardante le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 , disciplina in materia di impresa sociale.

 

La legge delega 106/2016 definisce il Terzo settore come il complesso degli enti privati costituiti con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che, senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività d’interesse generale, mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi, in coerenza con le finalità stabilite nei rispettivi statuti o atti costitutivi. Più in particolare:

  • nel Terzo settore non rientrano le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati e le associazioni professionali di categorie economiche;
  • le disposizioni della legge delega e dei decreti attuativi da questa discendenti non si applicano alle fondazioni bancarie;
  • i settori delle attività di interesse generale sono razionalizzati attraverso la compilazione di un elenco unico, con il tentativo di unificare la normativa precedentemente prevista ai fini fiscali e civilistici, senza però escludere che settori di attività possano caratterizzarsi come connotanti del lavoro di specifici enti del Terzo settore. Inoltre è stato previsto che l’aggiornamento periodico delle attività di interesse generale sia effettuata con D.P.C.M. da adottare su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

 

Tra le finalità perseguite dalla delega, all’articolo 4,  vi è revisione della disciplina contenuta nel codice civile in tema di associazioni e fondazioni, da attuare secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

  • semplificazione e revisione del procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica;
  • individuazione delle disposizioni generali e comuni applicabili agli enti del Terzo settore;
  • individuazione delle attività di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo settore;
  • prevedere il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e del patrimonio, salva la specifica previsione per l’impresa sociale; garantire, negli appalti pubblici, condizioni economiche non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro adottati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative definizione delle informazioni obbligatorie da inserire negli statuti e negli atti costitutivi;
  • distinzione, nella tenuta della contabilità e dei rendiconti, della diversa natura delle poste contabili in relazione al perseguimento dell’oggetto sociale e definizione dei criteri e vincoli in base ai quali l’attività d’impresa svolta dall’ente in forma non prevalente e non stabile risulta finalizzata alla realizzazione degli scopi istituzionali;
  • previsione di obblighi di trasparenza e informazione anche con forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell’ente nonché attraverso la loro pubblicazione nel suo sito internet istituzionale;
  • disciplina del regime di responsabilità limitata delle persone giuridiche;
  • garanzia del rispetto dei diritti degli associati;
  • applicazione alle associazioni e fondazioni che esercitano stabilmente attività di impresa, delle norme del codice civile in materia di società e di cooperative e mutue assicuratrici (di cui ai titoli V e VI del libro V) in quanto compatibili;
  • disciplina del procedimento per ottenere la trasformazione diretta e la fusione tra associazioni e fondazioni, nel rispetto del principio generale della trasformabilità tra enti collettivi diversi introdotto dalla riforma del diritto societario;
  • riorganizzazione del sistema di registrazione degli enti (e degli atti gestionali rilevanti), attraverso la messa a punto di un Registro unico nazionale del Terzo settore (da istituirsi presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali), l’iscrizione al quale sia obbligatoria per tutti gli enti che si avvalgano “prevalentemente o stabilmente” di fondi pubblici, privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni, o di fondi europei.

 

L’articolo 5 della legge 106/2016 ha fornito criteri e principi direttivi per una precisa definizione delle attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso.

In particolare:

  • armonizzazione delle diverse discipline vigenti in materia di volontariato e di promozione sociale e riconoscimento delle tutele dello status di volontario e della specificità delle organizzazioni di volontariato e di quelle operanti nella protezione civile;
  • introduzione di criteri e limiti relativi al rimborso spese delle attività dei volontari, preservandone il carattere di gratuità e di estraneità alla prestazione lavorativa; revisione dei Centri di servizio per il volontariato – CSV;
  • superamento del sistema degli osservatori nazionali per il volontariato e per l’associazionismo di promozione sociale;
  • istituzione del Consiglio nazionale del Terzo settore quale organismo di consultazione a livello nazionale degli enti del Terzo settore.

 

L’articolo 6 specifica le caratteristiche necessarie affinché l’impresa sociale possa essere ricompresa tra gli enti del Terzo settore. In particolare deve:

  • svolgere attività d’impresa per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • individuare settori di attività propri dell’impresa sociale nell’ambito delle attività di interesse generale comprese nell’elenco unico comune a tutti gli enti del Terzo settore;
  • prevedere forme di distribuzione dei dividendi che assicurino la prevalente destinazione degli utili al conseguimento dell’oggetto sociale, da assoggettare a condizioni e comunque nei limiti massimi previsti per le cooperative a mutualità prevalente adottare modalità di gestione responsabili e trasparenti;
  • favorire il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività;
  • prevedere l’obbligo di redigere il bilancio;
  • coordinare la disciplina dell’impresa sociale con il regime delle attività di impresa svolte dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
  • prevedere la nomina, in base a principi di terzietà, di uno o più sindaci con funzioni di vigilanza.

 

Ai sensi dell’articolo 7 della legge delega, le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo sono svolte il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il coordinamento del Presidente del Consiglio, e il coinvolgimento del Consiglio nazionale del Terzo settore, nonché, per quanto concerne gli aspetti inerenti alla disciplina delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

L’articolo 8 ha per oggetto la delega al Governo per il riordino e la revisione della disciplina del Servizio civile nazionale. L’intento è giungere all’istituzione di un Servizio civile universale volto alla difesa non armata della patria e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, primo fra tutti quello della solidarietà. Questi i principali criteri direttivi:

  • previsione di un meccanismo di programmazione, di norma triennale, dei contingenti di giovani italiani e stranieri regolarmente soggiornanti di età compresa tra 18 e i 28 anni che possono essere ammessi, tramite bando pubblico, al servizio civile universale;
  • definizione dello status giuridico dei soggetti che prestano il servizio con riconoscimento di uno specifico rapporto di Servizio civile con lo Stato, esente da ogni imposizione tributaria e non assimilabile ad un rapporto di lavoro;
  • previsione di un limite di durata del servizio, non inferiore a otto mesi complessivi, e comunque, non superiore ad un anno, che contemperi le finalità dello stesso con le esigenze di vita e di lavoro dei giovani coinvolti ed il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai giovani durante l’espletamento del servizio civile, nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo;
  • riordino e la revisione della Consulta nazionale per il Servizio civile, quale organismo di consultazione, riferimento e confronto per l’amministrazione, sulla base del principio di rappresentatività di tutti gli enti accreditati, anche con riferimento alla territorialità e alla rilevanza per ciascun settore di intervento.

E’ infine previsto il riordino della disciplina tributaria e delle varie forme di fiscalità di vantaggio a favore degli enti del Terzo settore, da attuare in base ai seguenti principi e criteri:

  • revisione complessiva della definizione di ente non commerciale ai fini fiscali, anche connessa alle finalità di interesse generale perseguite dall’ente;
  • razionalizzazione delle agevolazioni fiscali connesse all’erogazione di risorse al terzo settore;
  • riforma dell’istituto del cinque per mille, anche con lo scopo di rendere noto l’utilizzo delle somme devolute con tale strumento normativo;
  • razionalizzazione dei regimi fiscali di favore relativi al terzo settore;
  • introduzione di misure per la raccolta di capitali di rischio e, più in generale, per il finanziamento del Terzo settore; assegnazione di immobili pubblici inutilizzati.

 

 

Il D. Lgs. 117/2017 Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, entrato in vigore il 3 agosto 2017, provvede “al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti” configurandosi come uno strumento unitario in grado di garantire la “coerenza giuridica, logica e sistematica” di tutte le componenti del Terzo settore al fine di “sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona e valorizzando il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione dei principi costituzionali”.

Il Codice:

  • delimita il perimetro del Terzo settore enumerando gli enti che ne fanno parte individuati in: organizzazioni di volontariato (ODV), associazioni di promozione sociale (APS), enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative e società di mutuo soccorso. Viene inserita in tale perimetro la nozione di ente del terzo settore definito come “ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi” e prevede l’obbligo, ponendo un temine di 24 mesi (fino al 3 agosto 2019) [18 mesi (fino a febbraio 2019) era il previgente termine superato dal decreto correttivo pubblicato in G.U. a settembre 2018], affinché tutti gli enti di terzo settore modifichino i loro statuti inserendovi  l’indicazione di ente del Terzo settore o l’acronimo ETS;
  • definisce lo status di volontario e reca norme volte a favorire la promozione e il riconoscimento della cultura del volontariato in ambito scolastico e lavorativo;
  • razionalizza i settori delle attività di interesse generale attraverso la compilazione di un elenco unico, con il tentativo di fondere la normativa attualmente prevista ai fini fiscali con quella prevista ai fini civilistici. Introduce nuovi settori di attività, fra i quali si segnalano: commercio equo e solidale; comunicazione a carattere comunitario; alloggio sociale; accoglienza umanitaria ed integrazione sociale di stranieri; agricoltura sociale; adozioni internazionali; riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, tutela degli animali e prevenzione del randagismo voce aggiunta dal decreto correttivo pubblicato in G.U. il 10 settembre 2018 alla lett. e) dell’art. 5 comma 1 che già prevedeva la tutela dell’ambiente. Viene inoltre prevista la possibilità di aggiornare l’elenco delle attività di interesse generale con D.P.C.M. da adottarsi su proposta dei ministri lavoro/MEF, acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti. Infine, le attività di interesse generale potranno essere finanziate anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva;
  • prevede, accanto all’esercizio delle attività di interesse generale, l’esercizio di attività diverse e la possibilità di costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare;
  • integra la nozione vigente di distribuzione indiretta;
  • fornisce dettagliati criteri per determinare la natura commerciale o non commerciale degli ETS, tenendo conto delle attività da essi svolte e delle modalità operative concretamente impiegate;
  • dispone l’applicazione agli ETS, diversi dalle imprese sociali, del regime fiscale previsto dal Titolo X del Codice, che reca specifiche misure di sostegno. Agli stessi enti applica le norme del TUIR relative all’IRES, in quanto compatibili;  – introduce un regime fiscale opzionale per la determinazione del reddito d’impresa degli enti non commerciali del Terzo settore (vale a dire quegli enti che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di interesse generale) basato sui coefficienti di redditività (una percentuale variabile che si applica al reddito imponibile su cui viene poi calcolata l’imposta). Il nuovo regime è costruito sulla falsariga del regime forfetario degli enti non commerciali, disciplinato dall’articolo 145 del Tuir;
  • opera il rafforzamento della lotta al dumping contrattuale a danno del settore cooperativo e garantisce l’assenza degli scopi lucrativi attraverso il principio di proporzionalità tra i diversi trattamenti economici dei lavoratori dipendenti;
  • prescrive l’obbligo, per gli enti del Terzo settore, qualificati nello statuto come ETS, di iscriversi nel Registro unico nazionale del Terzo settore e di indicare gli estremi dell’iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. A questo proposito, prevede che il Registro sia pienamente operativo a febbraio 2019, in quanto concede un anno di tempo per l’adozione dei provvedimenti attuativi a livello nazionale e ulteriori sei mesi alle Regioni per provvedere agli aspetti di propria competenza. Nel periodo transitorio, continua a valere l’iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore (Registro delle associazioni di promozione sociale, il Registro delle organizzazioni di volontariato, Albi regionali delle cooperative sociali). Più precisamente, disciplina l’istituzione ed il funzionamento a regime, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Registro unico nazionale del Terzo settore, suddiviso in specifiche sezioni, ciascuna delle quali è dedicata ad una delle categorie di enti definite dal Codice. Il Registro è gestito operativamente e con modalità informatiche su base territoriale, da ciascuna Regione e Provincia autonoma. Oltre alle modalità di iscrizione, aggiornamento dei dati, cancellazione e migrazione in altra sezione degli enti interessati, la disciplina assoggetta ciascuno degli enti iscritti al Registro ad una revisione periodica almeno triennale finalizzata alla verifica della permanenza dei requisiti richiesti. L’attuazione completa del Registro è prevista entro un anno dall’entrata in vigore del Codice. Entro tale termine, un decreto ministeriale, previa intesa in Conferenza Stato-regioni, definisce la procedura per l’iscrizione nel Registro e individua i documenti da presentare e le modalità di deposito degli atti, unitamente alle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro nonché le sue modalità di comunicazione con il Registro delle Imprese con riferimento alle imprese sociali e agli altri enti del Terzo settore iscritti in quest’ultimo. Le Regioni e le Province autonome entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale disciplinano con proprie leggi i procedimenti per l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli enti del Terzo settore, e sulla base della struttura informatica unitaria rendono operativo il Registro unico;
  • introduce l’obbligo, per tutti gli enti del Terzo settore, di redazione del bilancio. Fanno eccezione gli enti con ricavi/entrate/rendite o proventi al di sotto dei 220.000 euro che possono redigere il rendiconto di cassa;
  • prevede l’adozione, con decreto, di Linee guida in materia di bilancio sociale e di valutazione di impatto sociale dell’attività svolta dagli enti del Terzo settore;
  • obbliga gli enti del Terzo settore con ricavi/rendite/proventi o entrate superiori ad 1 milione di euro a depositare presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale, tenendo conto della natura dell’attività esercitata e delle dimensioni dell’ente, anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte;
  • vincola gli enti del Terzo settore con ricavi/rendite/proventi o entrate superiori a cinquantamila euro a pubblicare annualmente ed aggiornare nel proprio sito Internet, o nel sito Internet della rete associativa cui aderiscono, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati;
  • dispone dei rapporti degli enti del Terzo settore con gli enti pubblici;
  • istituisce il Consiglio nazionale del Terzo settore presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  • disciplina i Centri di servizio per il volontariato (CSV), dando attuazione alla revisione del sistema di tali centri, prevedendo per essi specifiche forme di finanziamento e determinati compiti e funzioni. Viene inoltre disposto per il sistema dei CSV un nuovo modello di governance, che prevede una revisione dell’attività di programmazione e controllo di compiti e gestione dei CSV, svolta mediante organismi regionali o sovraregionali (OTC) tra loro coordinati sul piano nazionale (ONC);
  • disciplina i titoli di solidarietà degli enti del terzo settore nonché le altre forme di finanza sociale;
  • prevede il “social bonus” ovvero un credito di imposta a favore di coloro che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore di ODS e APS che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati o di beni mobili o immobili confiscati alla criminalità organizzata;
  • disegna specifici regimi fiscali agevolati per gli ETS che si iscrivono al Registro unico nazionale. Resta inteso che tale normativa si applica agli ETS a decorrere dal periodo successivo all’intervenuta autorizzazione da parte della Commissione europea, e non prima del periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale. A tale regola generale, derogano alcune agevolazioni fiscali per le quali non è prevista l’autorizzazione comunitaria, ed è quindi concessa una anticipata entrata in vigore al 1° gennaio 2018 (deducibilità/detraibilità delle erogazioni liberali effettuate a favore degli ETS; social bonus; esenzioni e agevolazioni riconosciute ai fini dei tributi locali e delle imposte indirette; regime di esenzione IRES dei redditi immobiliari riconosciuto alle ODV e alle APS);
  • detta le norme in materia di controlli e coordinamento. Più precisamente, assegna all’Ufficio del Registro Unico nazionale del Terzo settore il compito di esercitare controlli e poteri sulle fondazioni del Terzo settore; dispone in tema di sanzioni a carico dei rappresentanti legali e dei componenti degli organi amministrativi; demanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali lo svolgimento di una serie di attività di monitoraggio, vigilanza e controllo, miranti a garantire l’uniforme applicazione della disciplina degli enti del Terzo Settore e l’effettuazione dei relativi controlli, identificandone e disciplinandone il relativo oggetto; disciplina i controlli di natura fiscale.

 

Come detto, le disposizioni del Codice saranno pienamente operative a partire dall’agosto 2019 (previgente febbraio 2019) (termini per la modifica degli statuti con l’indicazione della denominazione ETS; messa a regime del Registro unico nazionale del Terzo settore), a seguito dell’approvazione e della pubblicazione del D.Lgs. 105/2018 (cd. Decreto correttivo).

 

Successivamente, è stato presentato lo Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore (AG 33.), incardinato all’esame della Commissione XII (Affari sociali).

Tra le questioni emerse, oggetto dell’intervento in esame, si segnalano:

  • l’elenco delle attività di interesse generale esercitabili dagli Enti del Terzo Settore (ETS) viene integrato con la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo (art. 3);
  • la proporzionalità degli obblighi contabili degli ETS: sale da 100mila a 220mila euro annui il limite di entrate per gli obblighi di trasparenza sui compensi erogati (art. 5);
  • il perimetro entro cui possono muoversi i lavoratori degli ETS. Vengono introdotte deroghe al principio in base al quale la differenza retributiva tra i lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto e viene riconosciuto il diritto a forme di flessibilità oraria per i lavoratori subordinati che svolgono attività volontariato presso un ETS (art. 6);
  • l’assetto civilistico in relazione all’iscrizione degli enti (art. 8);
  • la revisione legale dei conti: si chiarisce che, fermo restando il controllo contabile già previsto, l’obbligo di sottoporsi a revisione legale dei conti sussiste solo per gli ETS di maggiori dimensioni e che, per previsione statutaria, l’ETS può affidare la revisione legale dei conti, quando essa sia obbligatoria, all’organo di controllo interno, a condizione che in tale organo di controllo sia presente un revisore legale iscritto nell’apposito registro (art. 10);
  • la previsione che le organizzazioni di volontariato di secondo livello devono avvalersi in modo prevalente dell’attività di volontariato delle persone fisiche associate alle organizzazioni di primo livello che ne compongono la base sociale (art. 11);
  • l’aumento di quattro unità del numero dei componenti del Consiglio nazionale del Terzo settore, al fine di assicurare una più ampia rappresentanza degli enti, comprese le reti associative (art. 15);
  • la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per la definizione annuale dell’atto di indirizzo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che determina gli obiettivi di finanziamento del Fondo per il sostegno dei progetti e delle attività di interesse generale nel Terzo settore (art. 19);
  • l’estensione anche alle organizzazioni di volontariato – e non alle sole fondazioni – delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali per attività di interesse generale (art. 20);
  • l’estensione a tutti gli enti iscritti al Registro unico nazionale, inclusi gli enti del Terzo settore commerciali, della possibilità di emettere titoli di solidarietà, ovvero obbligazioni e altri titoli di debito, nonché certificati di deposito, con l’obiettivo di sostenere le attività istituzionali degli enti del Terzo settore (art. 21);
  • l’aggiornamento della denominazione dei soggetti che svolgono attività di social lending, facendo riferimento ai gestori delle piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali; le cosiddette piattaforme di peer to peer lending (art. 22);
  • l’individuazione delle attività svolte dagli enti del Terzo settore che si caratterizzano per essere non commerciali, prevedendo una presunzione in base alla quale tali attività si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 10 per cento i relativi costi per ciascun periodo d’imposta e per non oltre due periodi di imposta consecutivi (art. 23);
  • la modifica del regime fiscale opzionale per la determinazione del reddito di impresa degli enti non commerciali del Terzo settore, prevedendo che tra i ricavi cui applicare il coefficiente di redditività siano aggiunti anche i ricavi conseguiti attraverso la raccolta di fondi, oltre a quelli conseguiti nell’esercizio delle attività di interesse generale e delle attività diverse, secondarie e strumentali (art. 24);
  • l’esclusività delle attività di interesse generale svolte con modalità non commerciali, ai fini del cosiddetto social bonus (art. 25);
  • l’estensione della detrazione maggiorata del 35 per cento alle erogazioni liberali eseguite a favore delle organizzazioni di volontariato (art. 26);
  • l’esenzione dall’imposta di registro per gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato e dall’IRES per i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciali (art. 27);
  • le correzioni di coordinamento relative agli indici sintetici di affidabilità fiscale che non si applicano per gli enti che utilizzano il regime forfetario (art. 28);
  • la modifica degli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili per gli enti non commerciali del Terzo settore che non applicano il regime forfetario (art. 29);
  • il coordinamento normativo della disciplina del Terzo settore con la normativa prevista nel Testo unico delle imposte sui redditi, con la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, nonché con le disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (art. 30).

 

Il Consiglio dei ministri n. 13 del 2 agosto 2018 (un giorno prima del termine ultimo per l’esercizio della delega) ha poi approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, relativo al Codice del Terzo Settore.

 

Il definitivo D. Lgs. n. 105 del 3 agosto 2018 è poi stato pubblicato in G.U. n. 210 del 10 settembre 2018 ed è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Tra le principali modifiche e integrazioni previste dal decreto si segnalano:

  • la proroga da 18 a 24 mesi dei termini per adeguare gli statuti degli enti del Terzo

settore al nuovo quadro normativo spostando così il termine al 3 agosto 2019 (rispetto a

febbraio 2019);

  • la reintroduzione dell’esenzione dall’imposta di registro delle organizzazioni di

volontariato (Odv) per gli atti costitutivi e per quelli connessi allo svolgimento delle attività

(Art. 26):

  • i chiarimenti sul sistema di rendicontazione da adottare per registrare le eventuali attività

“diverse” da quelle di interesse generale svolte dagli enti non profit, in particolare il carattere

secondario e strumentale di queste attività dovrà essere documentato

  • nella relazione di missione,
  • in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
    • il rafforzamento della collaborazione tra Stato e Regioni (soprattutto in materia di

utilizzazione del fondo di finanziamento di progetti e attività di interesse generale del Terzo

settore);

  • i chiarimenti sulla contemporanea iscrizione al registro delle persone giuridiche e al

registro unico nazionale;

  • indicazioni sul numero minimo di associati necessario per la permanenza di una

associazione di promozione sociale o di una organizzazione di volontariato, ovvero se

successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito

nel comma 1  dell’art. 35 D Lgs. 117/2017 (non inferiore a sette persone fisiche o a tre

associazioni di promozione sociale), esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il

quale l’associazione di promozione sociale e’ cancellata dal Registro unico nazionale del

Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un’altra sezione del medesimo;

  • la previsione che i privati che effettuano atti a titolo gratuito in trust o fondi speciali

costituiti nell’ambito del Dopo di noi (legge 112/2016), beneficino del regime agevolato

previsto per le erogazioni alle Odv (detrazione al 35%). Inoltre potranno continuare ad optare

per la deduzione nel limite del 20% del reddito complessivo netto dichiarato (anziché il 10%

previsto per le Odv).

*Avv. Antonio Di Pinto – Esperto  di diritto del Terzo Settore

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