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Associazione Forense Nazionale Italiana

Crisi da sovraindebitamento: fenomeno sociale e non solo economico

Proposte di modifica alla L.3/2012. Avv.  Danilo Giorgio Giannone- Consigliere Nazionale A.F.N.I. *

La realtà che vede gli Avvocati  protagonisti attivi nella società italiana spesso a difesa dei
cittadini onesti e più deboli ci impone simultaneamente due osservazioni una di
fatto e una in diritto.
Da un lato la constatazione di fatto , appunto, che ormai migliaia di piccole
imprese e ditte individuali sono costrette a sopportare la vendita dei propri beni
a causa di un sempre più numeroso ruolo delle esecuzioni che impestano i
Tribunali di tutta Italia crescendo in maniera esponenziale, di talchè tutti
dobbiamo prendere atto che si tratta di un fenomeno sociale attuale e non solo
economico.
L’altra che il legislatore, anche se da poco tempo, ha la consapevolezza che urge
una regolamentazione a difesa dei cittadini onesti esecutati contro ogni
ingerenza e speculazioni meno oneste e spesso disoneste, seppur tenendo
sempre a debito conto la tutela dei diritti delle parti ( creditori e debitori) nel
rispetto delle leggi che regolano il mercato. La legge 3 del 2012 si muove verso
questa direzione; e appena il caso di dire che :” ERA ORA”. Una legge che per la
prima volta si muove da un obiettivo diverso di quello che ha mosso il
legislatore del codice di rito almeno ab origine.
Ratio della nuova norma sulla composizione della crisi da
sovraindebitamento è –o vuole essere- invece la tutela del debitore; ciò si
desume chiaramente da tutto il testo della norma, e anche dalla sua
collocazione sistematica: il nuovo istituto sulla composizione si trova nel
secondo capo della legge, mentre nel primo sono presenti modifiche alle
norme sull’usura e l’estorsione, in un’ottica di tutela dei soggetti
economicamente deboli.
Non vi è dubbio che le intenzioni del legislatore sono ottime, ma come
possono strumenti nati per tutelare le ragioni dei creditori adattarsi a
difendere il debitore?
Le modifiche che stanno intervenendo a pochi mesi dall’introduzione della
nuova norma provano che lo strumento deve ancora essere perfezionato
ma che la strada perseguita è quella giusta nel senso e nella prospettiva di
tutelare il buon diritto del debitore onesto esecutato.
Allora è auspicabile una riforma che vada in questo senso e
specificatamente :

1) – modifica degli artt. 10 – 12 bis della L. N 3/2012 nella parte in cui
fanno decorrere gli effetti sospensivi e/o inibitori della sospensione
della procedura esecutiva a favore di un effetto anticipato all’atto
della presentazione del piano o addirittura ( visto i tempi lunghi per la
redazione di un piano da parte dell’OCC) con una semplice
dichiarazione del debitore di voler accedere alla L. 3 / 2012 ; tra l’altro
parificando i debitori non soggetti al fallimento e quelli soggetti al
fallimento come prevede l’art.168 L.F. .
2) Impossibilità di trasferimento del bene nei cinque anni successivi l’acquisto.
3) Accertamento antiriciclaggio sulla provenienza delle somme occorrenti all’acquisto.

*Avv. Danilo Giorgio Giannone – Foro di Siracusa

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