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Associazione Forense Nazionale Italiana

DEMOCRAZIA, NUMERI E QUALITÀ: INTERVIENE IL PROF. UGO VILLANI

  DEMOCRAZIA, NUMERI E QUALITÀ: INTERVIENE IL PROF. UGO VILLANI: Avevo proposto una riflessione rilevando che il livello della politica oggi è più che "molto scarso" ed è, drammaticamente, la causa di tutti i mali . Se non fosse stato cosi oggi non saremmo a questo punto. Va rivisto il criterio della rappresentatività numerica rispetto alla necessaria qualità della rappresentanza eletta. È inutile nasconderlo ma occorre adottare dei correttivi che consentano di avere rappresentanti eletti democraticamente ma che siano in grado, ovvero abbiano la capacità e la competenza, di gestire la cosa pubblica per rappresentare degnamente ed autorevolmente, ai più alti livelli, l'Italia. Credo sia arrivato il momento di aprire il dibattito soprattutto fra i nostri costituzionalisti. Avv. Enrico Calabrese, Presidente Nazionale AFNI   All'appello non si è sottratto il Prof. Ugo Villani, fra l'altro, Professore emerito di Diritto internazionale, Università di Bari “Aldo Moro”, e Professore di Diritto dell’Unione europea, LUISS “Guido Carli” Roma. Il Prof. Ugo Villani interviene nel dibattito provocato, con l'autorevolezza e la chiarezza a Lui consueti.   Illustre e caro Presidente, sarebbe difficile dissentire dalla tua lucida analisi. Forse mai, nella storia repubblicana italiana, il livello della politica – e, principalmente, della classe politica – è stato così basso. Senza generalizzare, beninteso, nell’attuale legislatura non sono pochi i Parlamentari, anche in posizioni di responsabilità nelle Commissioni, il cui curriculum richiama i “dilettanti allo sbaraglio” della indimenticabile Corrida di Corrado. Persino nei due Governi Conte taluni Ministri si sono messi in luce solo per la scarsa competenza o per bizzarre dichiarazioni. Il basso grado di competenza si riflette anzitutto sulla qualità della legislazione, tra l’altro consistente in larga misura in decreti legge, che hanno più volte destato le preoccupazioni del Presidente della Repubblica. Purtroppo l’attuale classe politica rivela altresì una diffusa mancanza di cultura e di formazione politica. Se, ai tempi della prima Repubblica, poteva forse rimproverarsi ai politici di essere condizionati dalle “ideologie” (che implicavano, comunque, una visione e un disegno di progresso sociale), oggi l’assenza di riferimenti “ideali” favorisce operazioni di trasformismo motivate dal solo intento di conservare una quota di potere, se non, più banalmente, il proprio scranno parlamentare, soggetto a seri rischi in una futura competizione elettorale (tra l’altro in un Parlamento fortemente decurtato dalla riforma costituzionale). Credo che una carente coscienza politica sia in parte responsabile delle alleanze, apparentemente innaturali, tra formazioni dichiaratamente contrapposte che si sono realizzate dapprima nel Governo “giallo-verde”, successivamente nel disinvolto passaggio a quello “giallo-rosso” (restando immutato...

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Covid 19 e diritto internazionale. Luci ed ombre. Prof. Avv. Ugo Villani*

ASSOCIAZIONE FORENSE NAZIONALE ITALIANAwww.associazioneforensenazionaleitaliana.it - associazioneforensenazionaleitalianaassoforensenazionaleitaliana@gmail.com - pec: afni@legalmail.itVia Carcaci, 7 -  Tel. 095 311642 95131 Catania COVID 19 E DIRITTO INTERNAZIONALEProf. Avv. Ugo Villani* Il Covid-19, qualificato come pandemia dal Direttore Generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanita (OMS) l’11 marzo 2020, nella sua vastità e violenza ha colto impreparate non solo la scienza, la medicina e la politica, ma anche la comunità internazionale e le sue istituzioni. Beninteso, il diritto internazionale non è irrilevante riguardo a tale pandemia, né alla crisi economica e sociale da essa innescata. Come ha più volte dichiarato il Segretario Generale dell’ONU, Antonio Guterres, il virus rappresenta un nemico comune contro il quale è indispensabile una forte cooperazione internazionale, non solo sul piano sanitario, ma anche economico e sociale, poiché “nessun Paese può farcela da solo”. Tale cooperazione dovrebbe realizzarsi nelle sedi istituzionali internazionali, anzitutto l’OMS e l’ONU, utilizzando gli strumenti giuridici e operativi disponibili ed elaborando soluzioni innovative. Senonché, almeno in una prima fase, gli Stati si sono mossi senza alcun coordinamento, taluni sottovalutando la gravità del fenomeno, altri proponendo strategie sconcertanti e ciniche, come “l’immunità di gregge” teorizzata da Boris Johnson e dal suo “esperto” Patrick Vallance. In secondo luogo vi è una obiettiva contraddizione tra una pandemia, per sua natura globale e transnazionale – che, come tale, richiede una risposta solidale dell’intera comunità internazionale –, e la necessità, per i singoli Stati, di chiudere le proprie frontiere e poi, via via, le comunicazioni anche nel proprio territorio, sino a giungere in molti casi a un generalizzato lockdown, al fine di prevenire i contagi. Ciò ha determinato non già l’applicazione di regole internazionali, né il ricorso a misure nel quadro di organizzazioni internazionali, ma l’elaborazione, da parte di ciascuno Stato, di proprie normative nazionali, sovente alquanto confuse e poco coerenti. Infine va sottolineato che le norme di diritto internazionale rilevanti riguardano singoli profili dell’attuale pandemia, che mettono in giuoco l’eventuale responsabilità di taluni Stati nella diffusione del virus, nonché la liceità e i limiti delle misure statali di contrasto, mentre non è ravvisabile, allo stato, un preciso e compiuto quadro normativo nel quale ricercare misure internazionali di lotta al Covid-19. Così, è possibile riconoscere una norma consuetudinaria secondo la quale gli Stati hanno il dovere di assicurare che le attività svolte nel proprio territorio non causino danni ad altri Stati. Una norma siffatta, affermatasi riguardo alla materia ambientale, potrebbe essere invocata nei confronti della Cina,...

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Avv. Antonino Ciavola* e Dott.ssa Rosanna Ciavola: ammessa la tutela giudiziaria fondata su un illecito; contraddizione dell’ordinamento giuridico che riconosce valenza e offre tutela ad un comportamento illecito.

Frode fiscale: una efficace prova a favore di chi l’ha commessa IL FATTO Un marito divorziato apprende che la moglie, utilizzando la normativa fiscale di favore per l’acquisto della prima casa, ha comprato un immobile trasferendovi la propria residenza. Sperando così di rientrare in possesso della casa familiare, che è di sua esclusiva proprietà, ma che era stata assegnata alla moglie perché vi abitasse con il figlio della coppia, chiede la modifica delle condizioni del divorzio e la restituzione del bene. La signora si difende ammettendo candidamente di aver trasferito la residenza solo al fine di eludere le leggi fiscali e di approfittare delle agevolazioni dell’acquisto della prima casa; ma in realtà dichiara di non aver mai davvero trasferito la propria dimora abituale, che è sempre rimasta nella casa familiare. Come ciliegina sulla torta, la signora dichiara che, compiuta la frode fiscale mediante il fittizio trasferimento di residenza, dopo alcuni mesi ha concesso in locazione la nuova casa a terzi, al fine di percepire il canone continuando ad abitare gratuitamente nella casa familiare. Il Tribunale, per accertare la verità dei fatti, sente come testimone il figlio della coppia, ormai maggiorenne, senza porsi il problema di un suo interesse diretto all’esito del giudizio, e cioè di continuare ad abitare nella casa in cui ha sempre vissuto. Il figlio conferma che l’acquisto dell’immobile come prima casa è avvenuto al solo fine di evadere il fisco, che l’intero disegno sarebbe stato suggerito dal notaio rogante, che la residenza in realtà non è mai stata trasferita se non fittiziamente e soltanto per alcuni mesi. Sulla base di queste prove il Tribunale giustifica la falsa dichiarazione contenuta nell’autocertificazione di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 2000 – nonostante questa integri il delitto previsto dall’art. 483 cod. pen. – nonché la frode fiscale (non una semplice omissione o evasione, ma un comportamento dolosamente preordinato per pagare una imposta ridotta). Rigetta pertanto la domanda dell’incauto proprietario esclusivo della casa, colpevole di aver chiesto la restituzione del proprio bene, e lo condanna alla rifusione delle spese processuali. IL DIRITTO Scire leges non est earum verba tenere sed vim ac potestatem, scriveva Celso: sapere le leggi non è conoscerne le parole, ma comprenderne lo spirito e la forza. Anziché denunziare l’illecito, il Tribunale lo ha indirettamente premiato. La signora è uscita vittoriosa dal procedimento avviato dall’ex marito, ha mantenuto l’assegnazione della casa familiare e percepisce comodamente il canone di locazione dell’immobile acquistato in evasione. Siamo dinanzi ad...

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Ripartizione delle spese condominiali per i costi del riscaldamento. La sentenza della Cassazione n. 28282 del 04.11.2019. Una conclusione aberrante.

Sulla ripartizione delle spese condominiali per i costi del riscaldamento Commento alla sentenza della Cassazione n. 28282 del 04.11.2019.   Con la sentenza in oggetto la Suprema Corte affronta il problema dei criteri in base ai quali, in sede condominiale, si devono ripartire le spese afferenti al servizio di riscaldamento. Nel caso esaminato, il condominio resistente era munito di misuratori idonei a determinare il consumo di ciascuna unità immobiliare e, in sede di assemblea, aveva deliberato di ripartire i costi del servizio per il 50% in base ai consumi accertati e per il restante 50% applicando la scala millesimale. La Cassazione, dopo aver richiamato le disposizioni di cui agli artt. 26 comma 5 della L. 10/1991 (applicabile alla fattispecie ratione temporis) e 9 comma 5 del decreto legislativo 102/2014, conclude per la dichiarazione di nullità della delibera, perché assunta in violazione di legge. In particolare, secondo il Supremo Consesso, la prima delle disposizioni richiamate – per la quale le delibere relative all’adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato possono essere assunte con le maggioranze previste dal secondo comma dell’art. 1120 del codice civile – determinerebbe l’obbligo in capo ai condomini di ripartire le spese per l’erogazione del servizio, in presenza di dispositivi a ciò deputati, secondo i consumi registrati, con esclusione, quindi, della possibilità di ricorrere a criteri diversi quale quello, ad esempio, delle scale millesimali. Tale obbligo sarebbe, altresì, confermato dal citato articolo 9 comma 5 del D. L.vo 102/2014, che, al fine di favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi di ciascuna unità immobiliare e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi, ha reso obbligatoria l’installazione di sotto contatori destinati a misurare i consumi dell’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare. In sostanza, pertanto, le disposizioni richiamate darebbero luogo ad un obbligo a carico dei condomini di suddividere le spese per il riscaldamento esclusivamente in base ai consumi registrati da ciascuna unità immobiliare, con esclusione della possibilità di adottare qualsiasi criterio diverso. Sulla scorta di tali elementi la Cassazione afferma il seguente principio di diritto: Le spese di riscaldamento centralizzato di un edificio in condominio, ove sia stato adottato un sistema di contabilizzazione del calore, devono essere ripartite in base al consumo effettivamente registrato, risultando perciò illegittima una suddivisione di tali oneri operata, sebbene in...

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IL PROF. EMERITO DI DIRITTO INTERNAZIONALE AVV. UGO VILLANI PRESIDENTE DEL COMITATO SCIENTIFICO DELL’AFNI

L'Associazione Forense Nazionale italiana è orgogliosa di comunicare che il Prof. Avv. Ugo Villani (Professore Emerito di Diritto Internazionale, Università "Aldo Moro" di Bari e Professore di Diritto Europeo, Università Luiss "Guidi Carli" di Roma) è il nuovo Presidente del Comitato Scientifico dell'Associazione. Si tratta di una presenza qualificata e prestigiosa che arricchisce il valore delle competenze e professionalità presenti nel Comitato. Il Prof. Villani succede all'Avv. Antonino Ciavola, oggi Consigliere e Presidente della Commissione "Deontologia"  del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, che ha svolto tale autorevole incarico con dedizione, capacità e competenza e che, siamo certi, continuerà a fornire il suo prezioso contributo e collaborazione. All'Avv. Ciavola va il ringraziamento dell'Associazione per l"opera svolta, per  la passione profusa. Al Prof.  Ugo Villani un ringraziamento sincero e l'augurio di una proficua reciproca collaborazione.                                          Avv. Enrico Calabrese - Presidente Nazionale A.,F.N.I. ...

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IMPUTATO PER SEMPRE….FINE PROCESSO: MAI! Avv. Luca Andolina*- Avv. Enrico Calabrese*

COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI FORENSI ASSOCIAZIONE FORENSE NAZIONALE ITALIANA IMPUTATO PER SEMPRE: E se l'imputato fossi tu? Brevi considerazioni sulla riforma della prescrizione ed il processo penale "eterno" L'attenzione politica riservata nei confronti della prescrizione del reato, lungi dall'essere "costituzionalmente orientata" al fine di garantire - a vantaggio di tutte le parti - la ragionevole durata del processo, sta percorrendo una pericolosa deriva populista, basata sulla disinformazione e sull'incapacità di risolvere i reali problemi della giustizia italiana.La declaratoria di intervenuta prescrizione del reato è di certo l'ammissione di un fallimento da parte del sistema giudiziario, che - nonostante il decorso di un congruo tempo massimo prefissato dalla legge - non è stato in grado di addivenire ad una pronuncia definitiva sul merito di una vicenda penale.Se ciò è vero - ed è innegabile - sarebbe allora opportuno interrogarsi sulle ragioni per le quali il sistema non ha funzionato e cercare di porvi rimedio: ci riferiamo, anche alla luce dei recenti dati di ricerca UCPI-EURISPES sulle cause di rinvio nel processo penale, alla drammatica carenza di organico dei Magistrati, agli errori degli uffici di segreteria nella citazione dell'imputato o dei testimoni per l'udienza, all'eccessività dei carichi del ruolo, ai diversi problemi logistici ai quali quotidianamente noi Avvocati che viviamo in Tribunale (e non in un'aula del Parlamento) assistiamo (come i malfunzionamenti degli apparecchi di trascrizione o il superamento degli orari sindacali del personale di cancelleria).Abolire la prescrizione dopo il primo grado di giudizio non significa risolvere tali problemi: significa legittimarli, affermando con superba indifferenza che allo Stato non importa che il sistema giudiziario funzioni "male", e, in ultima analisi, ponendo (o “imponendo”) il costo di tali malfunzionamenti sulle spalle del cittadino, malcapitato utente del sistema “giustizia”.E per cittadino, si intenda, facciamo riferimento tanto agli imputati quanto alle parti civili.Un imputato, colpevole o innocente che sia, ha diritto ad essere giudicato in tempi ragionevoli.Che valenza rieducativa potrà mai avere (e quindi come potrà mai dirsi conforme a Costituzione) una pena che raggiunga il colpevole a lunghissima distanza dal fatto commesso, magari dopo un avanzato reinserimento sociale?L’eventuale condanna colpirà, dopo tanto tempo, una persona diversa, forse totalmente diversa, magari migliore ed innocua, da quella che commise il reato, per esempio quindici o venti anni prima.Che “successo” sarà mai per l'innocente vedere pronunciata una sentenza assolutoria dopo aver trascorso anni all'ombra di un sospetto che ha distrutto le sue relazioni sociali, familiari, imprenditoriali? Nessuna legge Pinto potrà mai...

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