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Associazione Forense Nazionale Italiana

DEMOCRAZIA, NUMERI E QUALITÀ: INTERVIENE IL PROF. UGO VILLANI

  DEMOCRAZIA, NUMERI E QUALITÀ: INTERVIENE IL PROF. UGO VILLANI: Avevo proposto una riflessione rilevando che il livello della politica oggi è più che "molto scarso" ed è, drammaticamente, la causa di tutti i mali . Se non fosse stato cosi oggi non saremmo a questo punto. Va rivisto il criterio della rappresentatività numerica rispetto alla necessaria qualità della rappresentanza eletta. È inutile nasconderlo ma occorre adottare dei correttivi che consentano di avere rappresentanti eletti democraticamente ma che siano in grado, ovvero abbiano la capacità e la competenza, di gestire la cosa pubblica per rappresentare degnamente ed autorevolmente, ai più alti livelli, l'Italia. Credo sia arrivato il momento di aprire il dibattito soprattutto fra i nostri costituzionalisti. Avv. Enrico Calabrese, Presidente Nazionale AFNI   All'appello non si è sottratto il Prof. Ugo Villani, fra l'altro, Professore emerito di Diritto internazionale, Università di Bari “Aldo Moro”, e Professore di Diritto dell’Unione europea, LUISS “Guido Carli” Roma. Il Prof. Ugo Villani interviene nel dibattito provocato, con l'autorevolezza e la chiarezza a Lui consueti.   Illustre e caro Presidente, sarebbe difficile dissentire dalla tua lucida analisi. Forse mai, nella storia repubblicana italiana, il livello della politica – e, principalmente, della classe politica – è stato così basso. Senza generalizzare, beninteso, nell’attuale legislatura non sono pochi i Parlamentari, anche in posizioni di responsabilità nelle Commissioni, il cui curriculum richiama i “dilettanti allo sbaraglio” della indimenticabile Corrida di Corrado. Persino nei due Governi Conte taluni Ministri si sono messi in luce solo per la scarsa competenza o per bizzarre dichiarazioni. Il basso grado di competenza si riflette anzitutto sulla qualità della legislazione, tra l’altro consistente in larga misura in decreti legge, che hanno più volte destato le preoccupazioni del Presidente della Repubblica. Purtroppo l’attuale classe politica rivela altresì una diffusa mancanza di cultura e di formazione politica. Se, ai tempi della prima Repubblica, poteva forse rimproverarsi ai politici di essere condizionati dalle “ideologie” (che implicavano, comunque, una visione e un disegno di progresso sociale), oggi l’assenza di riferimenti “ideali” favorisce operazioni di trasformismo motivate dal solo intento di conservare una quota di potere, se non, più banalmente, il proprio scranno parlamentare, soggetto a seri rischi in una futura competizione elettorale (tra l’altro in un Parlamento fortemente decurtato dalla riforma costituzionale). Credo che una carente coscienza politica sia in parte responsabile delle alleanze, apparentemente innaturali, tra formazioni dichiaratamente contrapposte che si sono realizzate dapprima nel Governo “giallo-verde”, successivamente nel disinvolto passaggio a quello “giallo-rosso” (restando immutato...

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Ripartizione delle spese condominiali per i costi del riscaldamento. La sentenza della Cassazione n. 28282 del 04.11.2019. Una conclusione aberrante.

Sulla ripartizione delle spese condominiali per i costi del riscaldamento Commento alla sentenza della Cassazione n. 28282 del 04.11.2019.   Con la sentenza in oggetto la Suprema Corte affronta il problema dei criteri in base ai quali, in sede condominiale, si devono ripartire le spese afferenti al servizio di riscaldamento. Nel caso esaminato, il condominio resistente era munito di misuratori idonei a determinare il consumo di ciascuna unità immobiliare e, in sede di assemblea, aveva deliberato di ripartire i costi del servizio per il 50% in base ai consumi accertati e per il restante 50% applicando la scala millesimale. La Cassazione, dopo aver richiamato le disposizioni di cui agli artt. 26 comma 5 della L. 10/1991 (applicabile alla fattispecie ratione temporis) e 9 comma 5 del decreto legislativo 102/2014, conclude per la dichiarazione di nullità della delibera, perché assunta in violazione di legge. In particolare, secondo il Supremo Consesso, la prima delle disposizioni richiamate – per la quale le delibere relative all’adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato possono essere assunte con le maggioranze previste dal secondo comma dell’art. 1120 del codice civile – determinerebbe l’obbligo in capo ai condomini di ripartire le spese per l’erogazione del servizio, in presenza di dispositivi a ciò deputati, secondo i consumi registrati, con esclusione, quindi, della possibilità di ricorrere a criteri diversi quale quello, ad esempio, delle scale millesimali. Tale obbligo sarebbe, altresì, confermato dal citato articolo 9 comma 5 del D. L.vo 102/2014, che, al fine di favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi di ciascuna unità immobiliare e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi, ha reso obbligatoria l’installazione di sotto contatori destinati a misurare i consumi dell’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare. In sostanza, pertanto, le disposizioni richiamate darebbero luogo ad un obbligo a carico dei condomini di suddividere le spese per il riscaldamento esclusivamente in base ai consumi registrati da ciascuna unità immobiliare, con esclusione della possibilità di adottare qualsiasi criterio diverso. Sulla scorta di tali elementi la Cassazione afferma il seguente principio di diritto: Le spese di riscaldamento centralizzato di un edificio in condominio, ove sia stato adottato un sistema di contabilizzazione del calore, devono essere ripartite in base al consumo effettivamente registrato, risultando perciò illegittima una suddivisione di tali oneri operata, sebbene in...

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L’obbligo di trasparenza per i CC.OO.AA.  Avv. Antonino Ciavola* e Avv.  Giovanni Ingrascì**

L’obbligo di trasparenza per i Consigli dell'Ordine degli Avvocati.                     Avv. Antonino Ciavola* e Avv.  Giovanni Ingrascì**   1 – Natura giuridica dei CC.OO.AA.   La questione relativa alla natura giuridica dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati ha trovato una definitiva soluzione normativa con l’art. 24 comma 3 della L. 247/2012, per il quale “Il CNF e gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici a carattere associativo istituiti per garantire il rispetto dei principi previsti dalla presente legge e delle regole deontologiche, nonché con finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Essi sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia.”. La disposizione richiamata, nella sua chiarezza, evidenzia aspetti meritevoli di approfondimento che servono a comprendere la portata di altre norme e, soprattutto, di quelle relative agli obblighi di trasparenza. In particolare, nella prospettazione del legislatore, si osserva la consapevolezza che il corretto esercizio della professione forense costituisce un valore per l’intera collettività e sia quindi necessario garantirne il regolare svolgimento nei confronti di tutti i soggetti. Si realizza, in questo modo, un ampliamento soggettivo ed oggettivo delle funzioni dei CCOOAA, chiamati a sostenere il rispetto dell'interesse non solo degli avvocati, ma anche quello generale di tutti gli utenti del servizio e, sotto il profilo oggettivo, a tutelare tutti gli interessi pubblici connessi all’esercizio della professione. Altra conseguenza del suddetto inquadramento è l’applicabilità ai CCOOAA della disciplina dettata dalla legge n. 190 del 2012 (in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), che trova applicazione in quanto “mediante la tecnica del richiamo alle pubbliche amministrazioni contenuta nell'art. 1, comma 2, d.lg. n. 165 del 2001, la legge n. 190 del 2012 ha esercitato il riferimento ad una elencazione normativa tendenzialmente esaustiva di tutte le possibili categorie di enti pubblici previste nel nostro ordinamento; e in una di tali categorie (quella degli enti pubblici non economici) rientrano, per diretta ed espressa volontà dell'art. 24 della legge n. 247 del 2012, proprio il Consiglio Nazionale Forense e gli Ordini forensi territoriali.”[1] Anche tale disposizione, come si vedrà, gioca un ruolo importante (se non fondamentale) nella determinazione degli obblighi di trasparenza a carico dei CCOOAA e delle conseguenze derivanti dal loro mancato adempimento.   2 – Obblighi costituzionali   La...

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Avvocati, regime forfettario e contraddizioni…come al solito! A cura di: Rag. S. Andronico Dott.ssa C. Rapisarda Rag. S. Severino – Componenti Comitato Scientifico AFNI

L’avvocatura, le sue contraddizioni e gli interessi di pochi… Ci risiamo. Ancora una volta il silenzio dei molti e le urla di pochi fanno apparire contraddittoria l’avvocatura. La protesta di pochi rischia di vanificare una delle poche misure che hanno dato un po’ d’ossigeno alle fasce deboli dei contribuenti, compresi gli avvocati o meglio le fasce deboli degli avvocati. A fronte dell’aumento del limite per poter accedere al regime fiscale “forfettario” le “associazioni professionali” sembrerebbe non abbiano gradito tale scelta. Così alcune “associazioni fra avvocati” incominciano a lamentarsi che tale scelta fiscale comporterebbe una illecita concorrenza sleale (notoriamente in atto con ben più imponente e devastante  consistenza) poiché i beneficiari della norma non incassando l’IVA creerebbero uno scompenso rispetto agli studi associati che invece la devono addebitare ai propri clienti. Magari chi si lamenta oggi è lo stesso che ieri ha invocato misure di sostegno per gli avvocati appartenenti alle fasce deboli. Tutto ciò appare contraddittorio ed autolesionista nei confronti degli interlocutori politici che poi, a ragione, non prestano attenzione alle “mille voci dell’avvocatura”. Va subito precisato che il sistema economico italiano si basa prevalentemente sul mondo delle P.IVA e tra questi  si trovano anche  i professionisti  come  : Avvocati, Ingegneri , Dottori Commercialisti, … Per cercare di arginare la crisi economica che sta colpendo queste attività  lo Stato ha introdotto dei regimi contabili che  aiutato le attività già esistenti e che cercano  far iniziare  nuove attività Questi regimi sono: Il Regime Forfettario  e Le Associazioni Tra Professionisti Il Regime Forfettario modificato con la Legge145 del 30/12/2018 ha introdotto delle novità rispetto al regime introdotto con la legge 190/2014 Regime forfettario fino al 2018 Regime forfettario dal 2019 -        Conseguimento di ricavi o  compensi non superiori a determinate soglie (tra i 25 mila e i 50 mila) variabili a seconda del  codice Ateco dell’attività svolta   -        le persone fisiche che esercitano o che iniziano un’attività d’impesa o arte e professione purchè nell’anno solare precedente hanno conseguito ricavi o compensi fino a 65 mila euro.   -        Il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, di beni mobili strumentali al 31 dicembre non doveva essere superiore a 20 mila euro   -        E’ stato abolito il limite di 20 mila euro per l’acquisto di beni strumentali -        Sostenimento di spese per l’acquisizione di lavoro per importi complessivamente non superiori a 5 mila euro lordi a titolo di lavoro dipendente   -        È  stato abolito il limite di 5 mila euro per i compensi ai dipendenti -        L’imposta sostitutiva (sostituisce l’Irpef, gli addizionali e...

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Avv. Antonino Ciavola * – Presidente Comitato Scientifico dell’A.F.N.I. – I compiti del COA

I compiti del Consiglio dell’Ordine dopo la legge n° 247/2012   Avv. Antonino Ciavola   1. Introduzione La legge 31 dicembre 2012 n° 247 ha riscritto l’ordinamento professionale forense, pur mantenendo alcuni rinvii alle norme previgenti, risalenti a ottanta anni prima, e pur presentando numerosi difetti di impostazione che hanno provocato successive modifiche. La novità probabilmente più rilevante del riformato ordinamento forense è la sottrazione ai Consigli dell’Ordine dell’azione disciplinare, adesso riservata a un organo nuovo nella sua costituzione, ma antico nella storia: il Consiglio Distrettuale di Disciplina. Non è una novità assoluta poiché nella legislazione previgente, risalente all’Ottocento, già vi erano questi Consigli di Disciplina, organi separati rispetto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e al Consiglio dell’Ordine dei Procuratori (organi, a loro volta, distinti). La legge 247 ha contestualmente modificato il numero dei componenti del Consiglio dell’Ordine, aumentandolo per i fori più numerosi. Se in precedenza, infatti, il numero massimo di componenti era 15, adesso i fori con iscritti da 2001 a 5000 hanno un consiglio di 21 membri e quelli ancora più grandi, oltre 5000, hanno un Consiglio composto da 25 membri. Da più parti è stato osservato che si tratterebbe di una incongruenza poiché, a fronte di un Consiglio privato del suo potere più rilevante, quello disciplinare, se ne aumentano i componenti. Questo breve studio tende a contestare questa tesi, evidenziando che i nuovi Consigli dell’Ordine hanno invece numerosi compiti, prima previsti solo implicitamente ed oggi codificati con chiarezza.   2. L’articolo 29 della legge 247/2012 Secondo una tesi tanto diffusa quanto infondata, prima della riforma i compiti del Consiglio dell’Ordine erano tre: gestione della disciplina, tenuta degli albi e congruità delle parcelle. Come dicevamo, taluni sostengono che l’eliminazione del primo compito abbia sostanzialmente svuotato di contenuto l’azione dei Consigli dell’Ordine. L’articolo 29 della legge 247/2012 elenca minuziosamente i compiti del Consiglio; conferma alla lettera a) la tenuta degli albi e alla lettera l) la liquidazione dei compensi. La lettera c) prevede, oltre al controllo sulla pratica forense, anche l’istituzione di scuole forensi nonché la promozione di iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio. Quest’ultimo inciso merita approfondimento poiché potrebbe tradursi in incentivi finalizzati a migliorare la pratica forense, mediante interscambi tra studi legali che si occupano di materie diverse, evitando che la pratica forense rimanga nel microcosmo di uno studio legale che, magari, si occupa soltanto di uno specifico settore e non è quindi in grado di fornire quella formazione ampia e interdisciplinare che è poi pretesa per il superamento...

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Avv. Antonio Di Pinto* – Vice Presidente Nazionale dell’A.F.N.I. -La riforma del terzo settore

RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LO STATO DELL’ARTE a cura dell’Avv. Antonio Di Pinto*   Da diversi anni si auspicava un intervento di riorganizzazione dell’intera disciplina normativa, stratificatasi nel corso del tempo, relativa ai soggetti del cosiddetto no profit. Si è dovuto attendere, tuttavia, il 18 giugno 2016 per vedere com­piere il primo significativo passo in materia: con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 6 giugno 2016, n. 106, è stata confe­rita al Governo una delega per la riforma del Terzo Settore, dell’im­presa sociale e del servizio civile universale. L’obiettivo posto dalla Legge Delega è quello di revisionare tutto ciò che, sino ad oggi, ha costituito il tessuto normativo del Terzo Settore, comprensivo sia della disciplina civilistica sia della legi­slazione speciale prodotta a partire dagli anni ’90, giungendo così, finalmente, ad una regolamentazione completa ed organica del Terzo Settore. In tale contesto, sono stati adottati tre decreti attuativi, aventi ad oggetto: l’istituto del cinque per mille (D.lgs. 111/2017), la revisione della disciplina dell’impresa sociale (D.lgs. 112/2017) e, infine, il Codice Unico del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017). Da segnalare, inoltre, l’approvazione dei cosiddetti “decreti correttivi” con i quali, da ultimo, sono state riviste sia la Riforma del Terzo Settore ed il Codice Unico [D.Lgs. n. 105 del 3 agosto 2018 (G.U. n. 210 del 10 settembre 2018)], sia la disciplina dell’Impresa Sociale [D. Lgs. 20 luglio 2018, n. 95 (G.U. n. 185 del 10 agosto 2018)]. Tuttavia, la Ri­forma non può, ad oggi, ritenersi completa, in quanto attende ancora l’adozione di numerosi decreti ministeriali e soprattutto dei necessari chiarimenti in ordine alla disciplina fiscale degli Enti del Terzo Settore inclusi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Per comprendere al meglio lo stato dell’arte di questa epocale riforma ed approfondirne le specifiche tematiche si riporta un recente contributo dell’Ufficio Studi della Camera dei Deputati (5 settembre 2018) che, partendo dalla disamina della Legge delega del 2016 compie un excursus dalla elaborazione dell’idea di riforma sino agli ultimi interventi legislativi al riguardo. Ovviamente in questo contributo ci si soffermerà esclusivamente sulla Riforma del Terzo Settore in senso stretto (D. Lgs. 117/2017) senza entrare nel merito di quanto previsto per impresa sociale, 5x1000 e servizio civile universale, argomenti che saranno oggetto di ulteriori approfondimenti.   ***   Il Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) è stato rivisto dal D.Lgs. n. 105 del 3 agosto 2018 (G.U. n. 210 del 10 settembre 2018) che contiene disposizioni integrative e correttive del Codice medesimo, sul quale...

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