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Associazione Forense Nazionale Italiana

GIUSTIZIA&CRISI. MAGISTRATI E PROCESSO. PARLIAMONE. RIFLESSIONE AD ALTA VOCE SUI REFERENDUM. Avv. Enrico Calabrese*

PENSIERI IN LBERTA' SUI  REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA -  Avv. Enrico Calabrese* Continuiamo a scambiarci opinioni, talvolta diametralmente opposte, eppure entrambe o tutte vere. La questione credo risieda nel fatto che i Costituenti della nostra stupenda – ma oggi malata – Democrazia hanno costruito sì sulla giuridicità delle norme per regolare il vivere civile ma soprattutto sui pilastri dei Valori dell’Onestà di chi governava la cosa pubblica e dell’Onore di servire il proprio Paese (dalla Maestra al Presidente della Repubblica: ricordiamo ancora Enrico De Nicola che rifiutò lo stipendio e l’appartamento presidenziale tanto era l’onore per la carica che non meritava ricompensa?) e del rispetto innato nei consociati. Un Paese  per il quale con orgoglio perfino si moriva. Si costituirono sistemi che – teoricamente – dovevano funzionare ed invero per qualche tempo funzionarono. “Sistemi” che erano in grado di autoproteggersi e che riuscivano ad espellere dal loro corpo i rari elementi guasti.  Sostanzialmente “sistemi” sani. Oggi, man mano che se ne sono impadroniti soggetti privi di quei Valori,  i “sistemi” sono  corrosi nei loro pilastri  e non crollano ancora perché puntellati dalla necessità di mantenere in vita un “sistema” premiale per chi si adegua e che riposa sulla supina rassegnazione di chi – in fondo in fondo – vivacchia con le mollichine che può razzolare. Se è vero ciò non è più pensabile di poter intervenire  con “ modifiche” (più o meno strutturali) ma come per ogni fatiscente immobile appare opportuno, più prudente ed economico, abbatterlo e ricostruirlo ex novo. Questo è ciò che andrebbe fatto per la legge elettorale dovendosi privilegiare non già il dato numerico ma la consapevolezza e la libera capacità volitiva. Poi – e qui entro nel campo a me più vicino -  dovrebbero azzerarsi istituzioni come Ordini Forensi, CNF, CSM, Consigli Giudiziari, per rifondarli con filtri tali ed idonei che ne garantiscano la vera funzionalità ed efficacia, rappresentatività, e ne favoriscano l’accesso a chi - come la moglie di Cesare -  non sia neanche attinto dal sospetto.  La Magistratura, vigilata dai Consigli Giudiziari e dal CSM,  è il collo dell’imbuto del vivere civile, ove confluiscono tutti i conflitti sociali. Conflitti che, contrariamente al vero, non possono subire false etichettazioni fra bagatellari o meno. Un cittadino che percepisce un evento come ingiustizia merita tutela: dalla contestazione della multa, alla lite condominiale, ai rapporti di vicinato, ai reati contro il patrimonio,  fino alla violenza sulle persone. Il Giudice non deve...

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L’A.F.N.I. PROPUGNA 5 “SI” PER I REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA DEL 12 GIUGNO 2022. AL VOTO DUNQUE!

  Per una migliore informazione ecco il testo dei quesiti referendari:   «Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.190)?» «Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.447 (Approvazione del codice di procedura penale) risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.274, comma 1, lettera c), limitatamente alle parole: "o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'art.7 della legge 2 maggio 1974, n.195 e successive modificazioni."?» «Volete voi che siano abrogati: l'"Ordinamento giudiziario" approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.192, comma 6, limitatamente alle parole: ", salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura"; la legge 4 gennaio 1963, n.1 (Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.18, comma 3: "La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se e' idoneo a funzioni direttive, se è idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza delle altre"; il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n.26, recante «Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n.150», nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.23, comma 1, limitatamente alle parole: "nonche' per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa"; il decreto...

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Nota a Cassazione 24/5/2022 n. 16797 Morte della parte. Decorrenza termini per l’interruzione del processo in udienza cartolare

La Corte di Cassazione, nell'ordinanza in commento, ha statuito il seguente principio di diritto: " l'evento l'evento della morte della parte costituita, che sia dichiarato in udienza nella specie, mediante nota scritta scambiata e depositata in telematico nell'ambito dello svolgimento dell'udienza in forma cartolare, secondo le modalità previste dalle disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 -, produce, ai sensi dell'art. 300 c.p.c., comma 2, l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione, e il conseguente termine per la prosecuzione o riassunzione, come previsto dall'art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore nei confronti delle altre parti, senza che abbia alcun rilievo, a tal fine, il momento nel quale venga adottato il successivo provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione, avente natura meramente ricognitiva.”Ferma la correttezza del rilievo che il termine non decorre dal momento della dichiarazione di interruzione del processo fatta dal giudice  (come previsto dall'art. 300 c.p.c., 2°c.) riteniamo però che la Corte abbia espresso un principio che determina un macroscopico equivoco laddove fa decorrere il termine " ...

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PCT E VERITA’ DELLE DATE

    Nell’ottica di una propositiva collaborazione per il miglior funzionamento del PCT, che si è mostrato un valido supporto per l’attività forense – soprattutto nel campo del processo civile - l’A.F.N.I. Le chiede di intervenire sui competenti uffici, in particolare sul DGSIA,  rilevando: la necessità che nel fascicolo telematico venga inserita una colonna ove si mostri il giorno e l’orario in cui il Cancelliere o il funzionario addetto ha realmente reso visibile lo scritto o i documenti prodotti dalla parte specialmente da quando sono stati assegnati termini ad horas dai giudici alle parti (che così mai sapranno se l'altra ha tempestivamente ad horas provveduto). Allo stato viene indicata solo la data in cui il deposito è stato effettuato anche se ciò è stato reso visibile solo giorni dopo il che comporta una errata informazione al giudice ed una erosione dei termini per la parte la quale, eventualmente, debba replicare entro un certo numero di giorni. Ma ciò comporta, talvolta, non solo che l’avvenuto deposito di una costituzione al giudice risulti avvenuta prima dell’udienza quando in realtà è avvenuta dopo la celebrazione dell’udienza e pregiudicando il diritto di difesa dell’attore ovvero, nella migliore delle ipotesi, prolungando i tempi del processo per la rimessione in termini. andrebbe impedito – oppure segnalato appositamente e tempestivamente dalla cancelleria per esempio con la dicitura ”deposito tardivo” – il deposito tardivo di note o memorie avvenuto oltre il termine assegnato dal giudice (il quale potrebbe non accorgersene). Ciò si ritorce contro la parte che lealmente ha proceduto al deposito e premia – con evidente violazione del diritto di difesa – la parte che, slealmente, deposita dopo aver preso visione della difesa avversaria. Peraltro, essendo tali termini (in particolare quelli assegnati per la trattazione cartolare dell’udienza) non perentori la parte non leale non subisce alcun pregiudizio a discapito dell’altra parte. Forse, su tale ultimo profilo,  potrebbe essere interessante anche un approfondimento sulla rilevanza disciplinare di tale comportamento. Basterebbe poco per “affinare” il sistema e renderlo più giusto ed efficiente...

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VERSO LECCE …. VERSO LA DEBACLE?

I soliti noti, hanno il diritto di riproporsi per soddisfare la loro irrinunciabile vocazione di immolarsi allo spirito di servizio che li anima (come abbiamo visto ultimamente in tanti COA, in OCF, CNF, Cassaforense…). Però credo che anche gli altri, cioè i semplici Avvocati, abbiano il diritto di porre termine allo scempio della Professione e, se avessero un minimo di autostima, potrebbero anche farlo con molta semplicità: partecipando e non votandoli PUNTO non altro. Semplice no? Però a costoro – semprecchè esistano – bisogna pur dare/darci una possibilità di cambiamento e quindi emerge la necessità che si propongano Colleghi credibili e consapevoli che l’elezione sarebbe una iattura per la loro professione, per la loro famiglia, per il loro tempo libero, un sacrificio vero e probabilmente non apprezzato, ma una prospettiva e una nuova stagione per l’Avvocatura e, in definitiva, per la Giustizia. Non ci vuole coraggio ma solo dire “se volete io ci sono se no fate pure senza di me, anzi se non mi votate forse vi ringrazio, ma magari fate qualcosa”. Avv. Enrico Calabrese . Presidente Nazionale AFNI ...

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