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Associazione Forense Nazionale Italiana

GIUSTIZIA&CRISI. MAGISTRATI E PROCESSO. PARLIAMONE. RIFLESSIONE AD ALTA VOCE SUI REFERENDUM. Avv. Enrico Calabrese*

PENSIERI IN LBERTA' SUI  REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA -  Avv. Enrico Calabrese* Continuiamo a scambiarci opinioni, talvolta diametralmente opposte, eppure entrambe o tutte vere. La questione credo risieda nel fatto che i Costituenti della nostra stupenda – ma oggi malata – Democrazia hanno costruito sì sulla giuridicità delle norme per regolare il vivere civile ma soprattutto sui pilastri dei Valori dell’Onestà di chi governava la cosa pubblica e dell’Onore di servire il proprio Paese (dalla Maestra al Presidente della Repubblica: ricordiamo ancora Enrico De Nicola che rifiutò lo stipendio e l’appartamento presidenziale tanto era l’onore per la carica che non meritava ricompensa?) e del rispetto innato nei consociati. Un Paese  per il quale con orgoglio perfino si moriva. Si costituirono sistemi che – teoricamente – dovevano funzionare ed invero per qualche tempo funzionarono. “Sistemi” che erano in grado di autoproteggersi e che riuscivano ad espellere dal loro corpo i rari elementi guasti.  Sostanzialmente “sistemi” sani. Oggi, man mano che se ne sono impadroniti soggetti privi di quei Valori,  i “sistemi” sono  corrosi nei loro pilastri  e non crollano ancora perché puntellati dalla necessità di mantenere in vita un “sistema” premiale per chi si adegua e che riposa sulla supina rassegnazione di chi – in fondo in fondo – vivacchia con le mollichine che può razzolare. Se è vero ciò non è più pensabile di poter intervenire  con “ modifiche” (più o meno strutturali) ma come per ogni fatiscente immobile appare opportuno, più prudente ed economico, abbatterlo e ricostruirlo ex novo. Questo è ciò che andrebbe fatto per la legge elettorale dovendosi privilegiare non già il dato numerico ma la consapevolezza e la libera capacità volitiva. Poi – e qui entro nel campo a me più vicino -  dovrebbero azzerarsi istituzioni come Ordini Forensi, CNF, CSM, Consigli Giudiziari, per rifondarli con filtri tali ed idonei che ne garantiscano la vera funzionalità ed efficacia, rappresentatività, e ne favoriscano l’accesso a chi - come la moglie di Cesare -  non sia neanche attinto dal sospetto.  La Magistratura, vigilata dai Consigli Giudiziari e dal CSM,  è il collo dell’imbuto del vivere civile, ove confluiscono tutti i conflitti sociali. Conflitti che, contrariamente al vero, non possono subire false etichettazioni fra bagatellari o meno. Un cittadino che percepisce un evento come ingiustizia merita tutela: dalla contestazione della multa, alla lite condominiale, ai rapporti di vicinato, ai reati contro il patrimonio,  fino alla violenza sulle persone. Il Giudice non deve...

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Avv. Antonio Di Pinto* – Vice Presidente Nazionale dell’A.F.N.I. -La riforma del terzo settore

RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LO STATO DELL’ARTE a cura dell’Avv. Antonio Di Pinto*   Da diversi anni si auspicava un intervento di riorganizzazione dell’intera disciplina normativa, stratificatasi nel corso del tempo, relativa ai soggetti del cosiddetto no profit. Si è dovuto attendere, tuttavia, il 18 giugno 2016 per vedere com­piere il primo significativo passo in materia: con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 6 giugno 2016, n. 106, è stata confe­rita al Governo una delega per la riforma del Terzo Settore, dell’im­presa sociale e del servizio civile universale. L’obiettivo posto dalla Legge Delega è quello di revisionare tutto ciò che, sino ad oggi, ha costituito il tessuto normativo del Terzo Settore, comprensivo sia della disciplina civilistica sia della legi­slazione speciale prodotta a partire dagli anni ’90, giungendo così, finalmente, ad una regolamentazione completa ed organica del Terzo Settore. In tale contesto, sono stati adottati tre decreti attuativi, aventi ad oggetto: l’istituto del cinque per mille (D.lgs. 111/2017), la revisione della disciplina dell’impresa sociale (D.lgs. 112/2017) e, infine, il Codice Unico del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017). Da segnalare, inoltre, l’approvazione dei cosiddetti “decreti correttivi” con i quali, da ultimo, sono state riviste sia la Riforma del Terzo Settore ed il Codice Unico [D.Lgs. n. 105 del 3 agosto 2018 (G.U. n. 210 del 10 settembre 2018)], sia la disciplina dell’Impresa Sociale [D. Lgs. 20 luglio 2018, n. 95 (G.U. n. 185 del 10 agosto 2018)]. Tuttavia, la Ri­forma non può, ad oggi, ritenersi completa, in quanto attende ancora l’adozione di numerosi decreti ministeriali e soprattutto dei necessari chiarimenti in ordine alla disciplina fiscale degli Enti del Terzo Settore inclusi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Per comprendere al meglio lo stato dell’arte di questa epocale riforma ed approfondirne le specifiche tematiche si riporta un recente contributo dell’Ufficio Studi della Camera dei Deputati (5 settembre 2018) che, partendo dalla disamina della Legge delega del 2016 compie un excursus dalla elaborazione dell’idea di riforma sino agli ultimi interventi legislativi al riguardo. Ovviamente in questo contributo ci si soffermerà esclusivamente sulla Riforma del Terzo Settore in senso stretto (D. Lgs. 117/2017) senza entrare nel merito di quanto previsto per impresa sociale, 5x1000 e servizio civile universale, argomenti che saranno oggetto di ulteriori approfondimenti.   ***   Il Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) è stato rivisto dal D.Lgs. n. 105 del 3 agosto 2018 (G.U. n. 210 del 10 settembre 2018) che contiene disposizioni integrative e correttive del Codice medesimo, sul quale...

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PROPOSTA DI RIFORMA DEL CPC

Una nostra ipotesi sulla riforma del CPC Immagino una citazione con termine minimo per comparire di 150 giorni e un termine massimo di 180 giorni. Dopo la notifica il convenuto avrà 40 giorni di tempo per depositare una memoria in cui formula eccezioni preliminari o pregiudiziali (documentali), intese in senso atecnico ovvero qualunque circostanza che possa immediatamente definire il processo senza necessità di istruttoria o senza entrare nel merito, oppure chiedere di chiamare un terzo in causa. La memoria dovrà essere notificata a controparte. Controparte potrà entro dieci giorni replicare. Il giudice entro i dieci giorni successivi con ordinanza dovrà provvedere su tali eccezioni o richiesta senza necessità di comparizione delle parti. Ove fosse autorizzata la chiamata di terzo il giudice d’ufficio sposterà l’udienza per consentire al terzo di costituirsi assegnando il termine di gg. 90 dalla notifica con udienza fissata al 90° giorno successivo. In tal caso il convenuto dovrà notificare la memoria e l’ordinanza all’attore entro trenta giorni oltre che – ovviamente – al terzo. L’ordinanza dovrà essere reclamabile al collegio. Il reclamo sospenderà i termini di costituzione del convenuto. Il convenuto dovrà costituirsi 30 giorni prima dell’udienza fissata in citazione e procedere – ove già richiesto ed autorizzato – a chiamare in causa il terzo. A questo punto si possono verificare due ipotesi: se non v’è chiamata di terzo cinque giorni prima dell’udienza l’attore potrà replicare alla costituzione del convenuto. Alla prima udienza le parti potranno specificare ed integrare le difese a verbale o i mezzi istruttori ed il giudice andrà in riserva per decidere sulle richieste istruttorie o rinviare per pc. Se vi è stata chiamata di terzo l’attore principale o il convenuto-chiamante avranno 40 giorni di tempo per depositare una memoria in cui formulano eccezioni preliminari o pregiudiziali (documentali), intese in senso atecnico ovvero qualunque circostanza che possa immediatamente definire il processo senza necessità di istruttoria o senza entrare nel merito. Controparte potrà entro dieci giorni replicare. Il giudice entro i dieci giorni successivi con ordinanza dovrà provvedere su tali eccezioni o richiesta senza necessità di comparizione delle parti. L’ordinanza dovrà essere reclamabile al collegio. Il reclamo sospenderà i termini di costituzione del convenuto. Cinque giorni prima dell’udienza l’attore o il convenuto chiamante potranno replicare alla costituzione del terzo convenuto. Alla prima udienza le parti potranno specificare ed integrare le difese o i mezzi istruttori a verbale ed il giudice andrà in riserva per decidere sulle richieste istruttorie, sull’opportunità di nominare un ctu o rinviare per pc. Ovviamente se il giudice...

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Congresso Nazionale Forense – Catania 2018

… Sull’esito delle prossime elezioni al congresso nazionale forense di Catania 2018 la responsabilità sarà dei singoli avvocati che soppeseranno bene o male il valore del proprio singolo voto in proporzione al livello di autostima e di coerenza. Ma sarà anche delle associazioni che oggi mi paiono impegnate più alla ricerca di mercato e sbocchi lavorativi (anch’essi legittimi per carità ma non come fine associativo ma come risultato della politica forense) suffragando il concetto non della funzione dell’Avvocato ma del mestiere di avvocato oggi in crisi per sbarcare lunario: l’Avvocato è altro e molto più complesso. Infine bisogna anche attenzionare chi usa o vorrebbe usare l’associazione per avere un posto al sole, fruire degli iscritti come supporters per ottenere briciole di miserabili lusinghe dalla stanza dei bottoni dove non riesce autonomamente ad accedere…credo siano questi i problemi del congresso che ne inficiano la credibilità e la funzione. Ma io continuo a credere nell’utopia e sono certo che le persone perbene prevaranno sugli ignobili pagliacci. Avv. Enrico Calabrese...

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