Nota a Cassazione 24/5/2022 n. 16797 Morte della parte. Decorrenza termini per l’interruzione del processo in udienza cartolare
La Corte di Cassazione, nell'ordinanza in commento, ha statuito il seguente principio di diritto: " l'evento l'evento della morte della parte costituita, che sia dichiarato in udienza nella specie, mediante nota scritta scambiata e depositata in telematico nell'ambito dello svolgimento dell'udienza in forma cartolare, secondo le modalità previste dalle disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 -, produce, ai sensi dell'art. 300 c.p.c., comma 2, l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione, e il conseguente termine per la prosecuzione o riassunzione, come previsto dall'art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore nei confronti delle altre parti, senza che abbia alcun rilievo, a tal fine, il momento nel quale venga adottato il successivo provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione, avente natura meramente ricognitiva.”Ferma la correttezza del rilievo che il termine non decorre dal momento della dichiarazione di interruzione del processo fatta dal giudice (come previsto dall'art. 300 c.p.c., 2°c.) riteniamo però che la Corte abbia espresso un principio che determina un macroscopico equivoco laddove fa decorrere il termine " ...
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