a

Facebook


Copyright 2018
Associazione Forense Nazionale Italiana

Nota a Cassazione 24/5/2022 n. 16797 Morte della parte. Decorrenza termini per l’interruzione del processo in udienza cartolare

La Corte di Cassazione, nell'ordinanza in commento, ha statuito il seguente principio di diritto: " l'evento l'evento della morte della parte costituita, che sia dichiarato in udienza nella specie, mediante nota scritta scambiata e depositata in telematico nell'ambito dello svolgimento dell'udienza in forma cartolare, secondo le modalità previste dalle disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 -, produce, ai sensi dell'art. 300 c.p.c., comma 2, l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione, e il conseguente termine per la prosecuzione o riassunzione, come previsto dall'art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore nei confronti delle altre parti, senza che abbia alcun rilievo, a tal fine, il momento nel quale venga adottato il successivo provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione, avente natura meramente ricognitiva.”Ferma la correttezza del rilievo che il termine non decorre dal momento della dichiarazione di interruzione del processo fatta dal giudice  (come previsto dall'art. 300 c.p.c., 2°c.) riteniamo però che la Corte abbia espresso un principio che determina un macroscopico equivoco laddove fa decorrere il termine " ...

Continua a leggere

Ripartizione delle spese condominiali per i costi del riscaldamento. La sentenza della Cassazione n. 28282 del 04.11.2019. Una conclusione aberrante.

Sulla ripartizione delle spese condominiali per i costi del riscaldamento Commento alla sentenza della Cassazione n. 28282 del 04.11.2019.   Con la sentenza in oggetto la Suprema Corte affronta il problema dei criteri in base ai quali, in sede condominiale, si devono ripartire le spese afferenti al servizio di riscaldamento. Nel caso esaminato, il condominio resistente era munito di misuratori idonei a determinare il consumo di ciascuna unità immobiliare e, in sede di assemblea, aveva deliberato di ripartire i costi del servizio per il 50% in base ai consumi accertati e per il restante 50% applicando la scala millesimale. La Cassazione, dopo aver richiamato le disposizioni di cui agli artt. 26 comma 5 della L. 10/1991 (applicabile alla fattispecie ratione temporis) e 9 comma 5 del decreto legislativo 102/2014, conclude per la dichiarazione di nullità della delibera, perché assunta in violazione di legge. In particolare, secondo il Supremo Consesso, la prima delle disposizioni richiamate – per la quale le delibere relative all’adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato possono essere assunte con le maggioranze previste dal secondo comma dell’art. 1120 del codice civile – determinerebbe l’obbligo in capo ai condomini di ripartire le spese per l’erogazione del servizio, in presenza di dispositivi a ciò deputati, secondo i consumi registrati, con esclusione, quindi, della possibilità di ricorrere a criteri diversi quale quello, ad esempio, delle scale millesimali. Tale obbligo sarebbe, altresì, confermato dal citato articolo 9 comma 5 del D. L.vo 102/2014, che, al fine di favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi di ciascuna unità immobiliare e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi, ha reso obbligatoria l’installazione di sotto contatori destinati a misurare i consumi dell’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare. In sostanza, pertanto, le disposizioni richiamate darebbero luogo ad un obbligo a carico dei condomini di suddividere le spese per il riscaldamento esclusivamente in base ai consumi registrati da ciascuna unità immobiliare, con esclusione della possibilità di adottare qualsiasi criterio diverso. Sulla scorta di tali elementi la Cassazione afferma il seguente principio di diritto: Le spese di riscaldamento centralizzato di un edificio in condominio, ove sia stato adottato un sistema di contabilizzazione del calore, devono essere ripartite in base al consumo effettivamente registrato, risultando perciò illegittima una suddivisione di tali oneri operata, sebbene in...

Continua a leggere

CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N. 217/19, COMPENSI DEL CTU E GRATUITO PATROCINIO.

ILLEGITTIMO L'OBBLIGO DEL PREVIO TENTATIVO DI RECUPERO "L’art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, dunque, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano previamente oggetto di intimazione di pagamento e successivamente eventualmente prenotati a debito (in caso di impossibilità di «ripetizione»), anziché direttamente anticipati dall’erario". SCARICA PDF Sentenza Corte Costituzionale 217-19       ...

Continua a leggere

Cass. civ. Sez. III, Ord., 19-07-2019, n. 19520. Pres. AMENDOLA. Rel. VALLE. L’adempimento dell’incarico professionale impone all’avvocato di assolvere, sia all’atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente.

Svolgimento del processoA.B. agì in giudizio dinanzi al Tribunale di Padova al fine di ottenere la condanna degli avvocati Sa.Gi. e R.L. per non avergli consigliato di agire in sede civile per ottenere la cancellazione dal bollettino protesti in relazione alla iscrizione per tre cambiali a sua firma, protestate, affermando che l'avvocato Sa. gli aveva detto che prima della definizione del processo penale di falso nulla poteva farsi e l'avvocato R. si era limitata ad assisterle nella materia penale. Il A. proponeva, altresì, opposizione ai decreti monitori per prestazioni professionali ottenuti dall'avvocato Sa. nei suoi confronti.A seguito della costituzione in giudizio nelle cause di responsabilità professionali dei due legali avvocati Sa. e R. venne chiamata in manleva la Assicuratrice Milanese S.p.a., che eccepiva la prescrizione del diritto all'indennizzo per l'avvocato Sa. e precisava che la copertura era limitata alla sola responsabilità diretta degli assicurati, nell'ambito della polizza assicurativa. Il Tribunale di Padova, riunite le cause, rigettò sia la domanda di accertamento e condanna per responsabilità professionale degli avvocati Sa. e R. sia le opposizioni ai decreti ingiuntivi.La Corte di Appello di Venezia, adita dal A., confermò la decisione del Tribunale.Avverso la sentenza di appello ricorre A. con quattro motivi di ricorso ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in relazione all'art. 116 c.p.c., artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., art. 184 bis c.p.c. e R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 91, art. 1176 c.c., comma 2 e art. 2236 c.c..Resistono con separati controricorsi Sa.Gi., R.L. e l'Assicuratrice Milanese S.p.a..Nel proprio controricorso R.L. eccepisce l'improcedibilità del ricorso in quanto l'attestazione di conformità sarebbe stata apposta direttamente sulla copia del provvedimento notificato con modalità telematiche. Il ricorrente A. ed i controricorrenti Sa. e R. hanno depositato memorie per l'adunanza camerale.Motivi della decisioneIl primo motivo di ricorso deduce ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione del principio di vicinanza della prova nonchè del principio generale di cui all'art. 116 c.p.c. e dall'art. 2697 c.c., in applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c..Il secondo mezzo assume violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., artt. 2727 e 2729 c.c. e vizio di motivazione.Il terzo motivo denuncia violazione o falsa applicazione del previgente art. 184 bis c.p.c. e vizio di motivazione. Infine il quarto mezzo deduce violazione e falsa applicazione del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 91, art. 1176 c.c., comma 2 e art. 2236 c.c..L'eccezione di improcedibilità del...

Continua a leggere

Sanzioni disciplinari a carico del Magistrato ritardatario. Decisione delle SS.UU. da meditare

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI CERBO Vincenzo - Primo Presidente f.f. - Dott. MANNA Antonio - Presidente di Sezione - Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Consigliere - Dott. D’ANTONIO Enrica - Consigliere - Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere - Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni - Consigliere - Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere - Dott. RUBINO Lina - Consigliere - Dott. VINCENTI Enzo - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA Svolgimento del processo 1. - Il Dott. A.B.L. è stato fatto oggetto di incolpazione disciplinare, da parte del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, degli illeciti di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1, e art. 2, comma 1, lett. q) e n), con estensione degli addebiti disciplinari da parte del Ministro della giustizia in riferimento all'illecito di cui alla lett. q) del citato art. 2. 1.1. - In particolare, l'incolpazione relativa all'anzidetta lett. q) riguardava l'avere, nell'esercizio delle funzioni di giudice della terza sezione civile del Tribunale di Firenze, ritardato in modo reiterato, grave ed ingiustificato il compimento di atti relativi all'esercizio delle proprie funzioni, in specie dal (*) al (*): - omettendo di depositare, al 17 marzo 2016, data dell'ultimo controllo accertato, nonostante fosse maturato un ritardo superiore al triplo del termine fissato dalla legge, n. 249 sentenze civili, riportate e contraddistinte nell'allegato elenco (sub I)...

Continua a leggere