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Associazione Forense Nazionale Italiana

PCT E VERITA’ DELLE DATE

    Nell’ottica di una propositiva collaborazione per il miglior funzionamento del PCT, che si è mostrato un valido supporto per l’attività forense – soprattutto nel campo del processo civile - l’A.F.N.I. Le chiede di intervenire sui competenti uffici, in particolare sul DGSIA,  rilevando: la necessità che nel fascicolo telematico venga inserita una colonna ove si mostri il giorno e l’orario in cui il Cancelliere o il funzionario addetto ha realmente reso visibile lo scritto o i documenti prodotti dalla parte specialmente da quando sono stati assegnati termini ad horas dai giudici alle parti (che così mai sapranno se l'altra ha tempestivamente ad horas provveduto). Allo stato viene indicata solo la data in cui il deposito è stato effettuato anche se ciò è stato reso visibile solo giorni dopo il che comporta una errata informazione al giudice ed una erosione dei termini per la parte la quale, eventualmente, debba replicare entro un certo numero di giorni. Ma ciò comporta, talvolta, non solo che l’avvenuto deposito di una costituzione al giudice risulti avvenuta prima dell’udienza quando in realtà è avvenuta dopo la celebrazione dell’udienza e pregiudicando il diritto di difesa dell’attore ovvero, nella migliore delle ipotesi, prolungando i tempi del processo per la rimessione in termini. andrebbe impedito – oppure segnalato appositamente e tempestivamente dalla cancelleria per esempio con la dicitura ”deposito tardivo” – il deposito tardivo di note o memorie avvenuto oltre il termine assegnato dal giudice (il quale potrebbe non accorgersene). Ciò si ritorce contro la parte che lealmente ha proceduto al deposito e premia – con evidente violazione del diritto di difesa – la parte che, slealmente, deposita dopo aver preso visione della difesa avversaria. Peraltro, essendo tali termini (in particolare quelli assegnati per la trattazione cartolare dell’udienza) non perentori la parte non leale non subisce alcun pregiudizio a discapito dell’altra parte. Forse, su tale ultimo profilo,  potrebbe essere interessante anche un approfondimento sulla rilevanza disciplinare di tale comportamento. Basterebbe poco per “affinare” il sistema e renderlo più giusto ed efficiente...

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DEMOCRAZIA, NUMERI E QUALITÀ: INTERVIENE IL PROF. UGO VILLANI

  DEMOCRAZIA, NUMERI E QUALITÀ: INTERVIENE IL PROF. UGO VILLANI: Avevo proposto una riflessione rilevando che il livello della politica oggi è più che "molto scarso" ed è, drammaticamente, la causa di tutti i mali . Se non fosse stato cosi oggi non saremmo a questo punto. Va rivisto il criterio della rappresentatività numerica rispetto alla necessaria qualità della rappresentanza eletta. È inutile nasconderlo ma occorre adottare dei correttivi che consentano di avere rappresentanti eletti democraticamente ma che siano in grado, ovvero abbiano la capacità e la competenza, di gestire la cosa pubblica per rappresentare degnamente ed autorevolmente, ai più alti livelli, l'Italia. Credo sia arrivato il momento di aprire il dibattito soprattutto fra i nostri costituzionalisti. Avv. Enrico Calabrese, Presidente Nazionale AFNI   All'appello non si è sottratto il Prof. Ugo Villani, fra l'altro, Professore emerito di Diritto internazionale, Università di Bari “Aldo Moro”, e Professore di Diritto dell’Unione europea, LUISS “Guido Carli” Roma. Il Prof. Ugo Villani interviene nel dibattito provocato, con l'autorevolezza e la chiarezza a Lui consueti.   Illustre e caro Presidente, sarebbe difficile dissentire dalla tua lucida analisi. Forse mai, nella storia repubblicana italiana, il livello della politica – e, principalmente, della classe politica – è stato così basso. Senza generalizzare, beninteso, nell’attuale legislatura non sono pochi i Parlamentari, anche in posizioni di responsabilità nelle Commissioni, il cui curriculum richiama i “dilettanti allo sbaraglio” della indimenticabile Corrida di Corrado. Persino nei due Governi Conte taluni Ministri si sono messi in luce solo per la scarsa competenza o per bizzarre dichiarazioni. Il basso grado di competenza si riflette anzitutto sulla qualità della legislazione, tra l’altro consistente in larga misura in decreti legge, che hanno più volte destato le preoccupazioni del Presidente della Repubblica. Purtroppo l’attuale classe politica rivela altresì una diffusa mancanza di cultura e di formazione politica. Se, ai tempi della prima Repubblica, poteva forse rimproverarsi ai politici di essere condizionati dalle “ideologie” (che implicavano, comunque, una visione e un disegno di progresso sociale), oggi l’assenza di riferimenti “ideali” favorisce operazioni di trasformismo motivate dal solo intento di conservare una quota di potere, se non, più banalmente, il proprio scranno parlamentare, soggetto a seri rischi in una futura competizione elettorale (tra l’altro in un Parlamento fortemente decurtato dalla riforma costituzionale). Credo che una carente coscienza politica sia in parte responsabile delle alleanze, apparentemente innaturali, tra formazioni dichiaratamente contrapposte che si sono realizzate dapprima nel Governo “giallo-verde”, successivamente nel disinvolto passaggio a quello “giallo-rosso” (restando immutato...

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CRITICITA’ E INCONGRUENZE FRA IL DEPOSITO TELEMATICO NEL PCT E LE NORME DEL CPC

PROFILI PROCESSUALI DEL DEPOSITO TELEMATICO E RISPETTO DEL CONTRADDITTORIO  - Avv. Gabriella Lamicela La disciplina in materia di deposito telematico degli atti processuali ha sicuramente agevolato, sotto molti profili, l’attività del difensore, sia garantendo tempi sostanzialmente più ampi e più comodi per l’incombente (non più legato agli orari di apertura delle cancellerie), sia perché, una volta effettuato il deposito, per l’avvocato diventa estremamente più semplice rinvenire il documento nel fascicolo telematico, anche al fine di conservare la memoria dell’assolvimento dell’onere. Nonostante tali aspetti sicuramente positivi, tuttavia, non si può non tenere conto del fatto come tale modalità di deposito apra il fianco ad alcune criticità strettamente connesse al rispetto dei termini processuali ed al corretto ed ordinato svolgimento del contraddittorio. Sul punto giova premettere che la scansione temporale dei depositi effettuati tramite pec si articola in un procedimento composto da quattro fasi, tutte documentate da messaggi di posta elettronica certificata: si avranno infatti, la ricevuta di accettazione della pec da parte del sistema, l’attestazione di avvenuta consegna, il messaggio riguardante l’esito dei controlli automatici e quello, finale, del cancelliere che attesta l’avvenuta accettazione del deposito. Normalmente le prime tre fasi sono abbastanza rapide: i messaggi di accettazione e consegna, di regola, vengono generati quasi contestualmente all’invio; quello riguardante l’esito dei controlli automatici, invece, può richiedere tempi moderatamente più lunghi ed intervenire, in alcuni casi, anche uno o due giorni dopo la consegna della pec. L’ultimo messaggio, invece, è strettamente legato all’attività del cancelliere, che deve inserire la busta (con gli atti ivi contenuti) nel fascicolo telematico del processo. Tale ultima fase, essendo legata ad un’attività “umana”, può richiedere anche diversi giorni, essendo legata alla materiale disponibilità del cancelliere che potrebbe, in ipotesi, essere oberato di lavoro e, quindi, ritardare ad effettuare l’inserimento nel fascicolo. In tale situazione diventa determinante accertare in quale momento, per il depositante, possa ritenersi assolto l’onere del deposito. Sul punto soccorre l’articolo 16 bis del D.L. 179/2012, per il quale “Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza”. Forse, sotto tale profilo, sarebbe opportuno che il notificante si liberasse dall’alea di qualunque ritardo dal momento in cui ha inviato la mail (accettazione), analogamente a quanto avviene in materia di notificazione,  stante...

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PROPOSTA DI RIFORMA DEL CPC

Una nostra ipotesi sulla riforma del CPC Immagino una citazione con termine minimo per comparire di 150 giorni e un termine massimo di 180 giorni. Dopo la notifica il convenuto avrà 40 giorni di tempo per depositare una memoria in cui formula eccezioni preliminari o pregiudiziali (documentali), intese in senso atecnico ovvero qualunque circostanza che possa immediatamente definire il processo senza necessità di istruttoria o senza entrare nel merito, oppure chiedere di chiamare un terzo in causa. La memoria dovrà essere notificata a controparte. Controparte potrà entro dieci giorni replicare. Il giudice entro i dieci giorni successivi con ordinanza dovrà provvedere su tali eccezioni o richiesta senza necessità di comparizione delle parti. Ove fosse autorizzata la chiamata di terzo il giudice d’ufficio sposterà l’udienza per consentire al terzo di costituirsi assegnando il termine di gg. 90 dalla notifica con udienza fissata al 90° giorno successivo. In tal caso il convenuto dovrà notificare la memoria e l’ordinanza all’attore entro trenta giorni oltre che – ovviamente – al terzo. L’ordinanza dovrà essere reclamabile al collegio. Il reclamo sospenderà i termini di costituzione del convenuto. Il convenuto dovrà costituirsi 30 giorni prima dell’udienza fissata in citazione e procedere – ove già richiesto ed autorizzato – a chiamare in causa il terzo. A questo punto si possono verificare due ipotesi: se non v’è chiamata di terzo cinque giorni prima dell’udienza l’attore potrà replicare alla costituzione del convenuto. Alla prima udienza le parti potranno specificare ed integrare le difese a verbale o i mezzi istruttori ed il giudice andrà in riserva per decidere sulle richieste istruttorie o rinviare per pc. Se vi è stata chiamata di terzo l’attore principale o il convenuto-chiamante avranno 40 giorni di tempo per depositare una memoria in cui formulano eccezioni preliminari o pregiudiziali (documentali), intese in senso atecnico ovvero qualunque circostanza che possa immediatamente definire il processo senza necessità di istruttoria o senza entrare nel merito. Controparte potrà entro dieci giorni replicare. Il giudice entro i dieci giorni successivi con ordinanza dovrà provvedere su tali eccezioni o richiesta senza necessità di comparizione delle parti. L’ordinanza dovrà essere reclamabile al collegio. Il reclamo sospenderà i termini di costituzione del convenuto. Cinque giorni prima dell’udienza l’attore o il convenuto chiamante potranno replicare alla costituzione del terzo convenuto. Alla prima udienza le parti potranno specificare ed integrare le difese o i mezzi istruttori a verbale ed il giudice andrà in riserva per decidere sulle richieste istruttorie, sull’opportunità di nominare un ctu o rinviare per pc. Ovviamente se il giudice...

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Nuovo tipo di arbitrato per deflazionare la giustizia e sostenere il reddito degli avvocati, anche dei più giovani

Parto dal presupposto della necessità di deflazionare il carico giudiziario nei Tribunali nonché dalla sensazione che gli Avvocati preferiranno affidare la causa a loro Colleghi che non continuare ad optare per la lotteria di magistrati pressati dalla celerità e talvolta disattenti (ovviamente senza alcuna generalizzazione ma solo prendendo atto dei casi concreti accaduti). Peraltro – come si vedrà – gli arbitri avranno il deterrente del controllo dei loro atti da parte della Giunta Camerale, oltre al risparmio economico ed alla celerità del giudizio. L’ipotesi tende ad evitare – o quantomeno ridurre fortemente – l’ingresso di nuove cause presso la giurisdizione ordinaria. In concreto l’idea, ovviamente di massima, sarebbe la seguente. Ogni Consiglio Distrettuale dell’Ordine degli Avvocati, si doterà di una Camera Arbitrale su base distrettuale suddivisa per tre macroaree di specializzazione alla quale ciascun avvocato chiederà – secondo la propria responsabilità – di accedere ( civile, societario-commerciale, amministrativo). Della Camera arbitrale ( il cui vertice sarà composto da una Giunta presieduta dal Presidente dell’Ordine Distrettuale e da un Consigliere per ogni Ordine che fa parte del distretto ) potranno far parte gli avvocati del distretto che abbiano superato un corso di formazione riconosciuto idoneo dal CNF o svolto direttamente dal CNF, senza alcuna altra limitazione ( anzianità di iscrizione all’albo compresa ).. La Camera arbitrale vigilerà sull’operato dei propri iscritti ed avrà potere di impulso disciplinare presso il competente CDD. Gli affari di competenza della Camera arbitrale, escluse separazioni, divorzi e V.G, saranno quelle il cui valore non sarà superiore ad €100.000,00, comprese le procedure per decreto ingiuntivo, e non potranno riguardare i diritti indisponibili; saranno attributi a ciascun arbitro secondo un software inalterabile che non consenta preferenze e disponga la turnazione delle attribuzioni degli affari all’interno delle tre macroaree prescelte. Dovrà essere prevista una tariffa calmierata su base nazionale per gli affari trattati dagli arbitri facenti parti delle camere arbitrali nonché agevolazioni fiscali per i lodi. Il lodo – che non avrà efficacia immediatamente esecutiva – sarà sottoposto al vaglio, anche nel merito ove ritenuto opportuno, del Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si è svolto il giudizio ed una copia sarà inviata alla Giunta della Camera arbitrale che la utilizzerà per valutare l’operato e la competenza dell’arbitro. Se il Presidente del Tribunale si rifiuta di dichiarare esecutivo il lodo, con provvedimento motivato, la parte insoddisfatta potrà proporre reclamo al competente Presidente della Corte d’Appello, ove il lodo non sia stata impugnato nei termini, ovvero alla Corte...

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