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Associazione Forense Nazionale Italiana

SODDISFAZIONE PER I PROVVEDIMENTI TEMPESTIVAMENTE ADOTTATI DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI CATANIA IN MATERIA DI PREVENZIONE CONTAGIO COVID

L'Associazione Forense Nazionale Italiana, prende atto ed accoglie con vera soddisfazione, il provvedimento emesso ieri dal Presidente del Tribunale di Catania Dott. Francesco Mannino, con particolare riguardo al settore civile della giustizia. In buona sostanza il provvedimento, che si plaude, soddisfa quanto AFNI aveva chiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro della Giustizia con propria  pec del 22 novembre 2020. Peraltro l'AFNI, nella predetta richiesta, aveva chiesto a tutti i Presidenti dei Tribunali e  delle Corti d'Appello di anticipare quanto richiesto al Governo con quella missiva, a tutela del bene comune, cosa che Catania ha fatto con encomiabile solerzia e che speriamo venga tempestivamente emulato da tutti gli altri. Non dubitiamo che il Presidente del Tribunale di Catania vigilerà affinchè vengano rispettate, da tutti e senza alcuna tolleranza,  le norme prescritte nel provvedimento. Provvedimento Tribunale di Catania       ...

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Avv. Antonino Ciavola* e Dott.ssa Rosanna Ciavola: ammessa la tutela giudiziaria fondata su un illecito; contraddizione dell’ordinamento giuridico che riconosce valenza e offre tutela ad un comportamento illecito.

Frode fiscale: una efficace prova a favore di chi l’ha commessa IL FATTO Un marito divorziato apprende che la moglie, utilizzando la normativa fiscale di favore per l’acquisto della prima casa, ha comprato un immobile trasferendovi la propria residenza. Sperando così di rientrare in possesso della casa familiare, che è di sua esclusiva proprietà, ma che era stata assegnata alla moglie perché vi abitasse con il figlio della coppia, chiede la modifica delle condizioni del divorzio e la restituzione del bene. La signora si difende ammettendo candidamente di aver trasferito la residenza solo al fine di eludere le leggi fiscali e di approfittare delle agevolazioni dell’acquisto della prima casa; ma in realtà dichiara di non aver mai davvero trasferito la propria dimora abituale, che è sempre rimasta nella casa familiare. Come ciliegina sulla torta, la signora dichiara che, compiuta la frode fiscale mediante il fittizio trasferimento di residenza, dopo alcuni mesi ha concesso in locazione la nuova casa a terzi, al fine di percepire il canone continuando ad abitare gratuitamente nella casa familiare. Il Tribunale, per accertare la verità dei fatti, sente come testimone il figlio della coppia, ormai maggiorenne, senza porsi il problema di un suo interesse diretto all’esito del giudizio, e cioè di continuare ad abitare nella casa in cui ha sempre vissuto. Il figlio conferma che l’acquisto dell’immobile come prima casa è avvenuto al solo fine di evadere il fisco, che l’intero disegno sarebbe stato suggerito dal notaio rogante, che la residenza in realtà non è mai stata trasferita se non fittiziamente e soltanto per alcuni mesi. Sulla base di queste prove il Tribunale giustifica la falsa dichiarazione contenuta nell’autocertificazione di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 2000 – nonostante questa integri il delitto previsto dall’art. 483 cod. pen. – nonché la frode fiscale (non una semplice omissione o evasione, ma un comportamento dolosamente preordinato per pagare una imposta ridotta). Rigetta pertanto la domanda dell’incauto proprietario esclusivo della casa, colpevole di aver chiesto la restituzione del proprio bene, e lo condanna alla rifusione delle spese processuali. IL DIRITTO Scire leges non est earum verba tenere sed vim ac potestatem, scriveva Celso: sapere le leggi non è conoscerne le parole, ma comprenderne lo spirito e la forza. Anziché denunziare l’illecito, il Tribunale lo ha indirettamente premiato. La signora è uscita vittoriosa dal procedimento avviato dall’ex marito, ha mantenuto l’assegnazione della casa familiare e percepisce comodamente il canone di locazione dell’immobile acquistato in evasione. Siamo dinanzi ad...

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CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N. 217/19, COMPENSI DEL CTU E GRATUITO PATROCINIO.

ILLEGITTIMO L'OBBLIGO DEL PREVIO TENTATIVO DI RECUPERO "L’art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, dunque, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano previamente oggetto di intimazione di pagamento e successivamente eventualmente prenotati a debito (in caso di impossibilità di «ripetizione»), anziché direttamente anticipati dall’erario". SCARICA PDF Sentenza Corte Costituzionale 217-19       ...

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RICHIESTA COMMISSARIAMENTO CNF

  Il Coordinamento Nazionale delle Associazioni Forensi ( Adelante Avvocati in Movimento, Alexandra, Alleanza per il Rinnovamento Forense, Azione Forense, Diciassettedodici, Associazione Forense Nazionale Italiana, Futuro@Forense, Movimento Indipendente per l'Avvocatura e Vis Romana ) manifesta apprezzamento per l'opera dell'Avv. Mirella Casiello per il format dell'istanza di commissariamento del CNF e per averlo messo a disposizione dei Colleghi sui social. Le Associazioni di questo Coordinamento hanno ritenuto di condividerne il testo, con modifiche personalizzate, e di dare corso all'istanza....

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Sanzioni disciplinari a carico del Magistrato ritardatario. Decisione delle SS.UU. da meditare

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI CERBO Vincenzo - Primo Presidente f.f. - Dott. MANNA Antonio - Presidente di Sezione - Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Consigliere - Dott. D’ANTONIO Enrica - Consigliere - Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere - Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni - Consigliere - Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere - Dott. RUBINO Lina - Consigliere - Dott. VINCENTI Enzo - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA Svolgimento del processo 1. - Il Dott. A.B.L. è stato fatto oggetto di incolpazione disciplinare, da parte del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, degli illeciti di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1, e art. 2, comma 1, lett. q) e n), con estensione degli addebiti disciplinari da parte del Ministro della giustizia in riferimento all'illecito di cui alla lett. q) del citato art. 2. 1.1. - In particolare, l'incolpazione relativa all'anzidetta lett. q) riguardava l'avere, nell'esercizio delle funzioni di giudice della terza sezione civile del Tribunale di Firenze, ritardato in modo reiterato, grave ed ingiustificato il compimento di atti relativi all'esercizio delle proprie funzioni, in specie dal (*) al (*): - omettendo di depositare, al 17 marzo 2016, data dell'ultimo controllo accertato, nonostante fosse maturato un ritardo superiore al triplo del termine fissato dalla legge, n. 249 sentenze civili, riportate e contraddistinte nell'allegato elenco (sub I)...

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