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Già nel 1750 A.C ….articolo 5 Codice di Hammurabi, 1750 A.C.

“Qualora un giudice esamini un caso, raggiunga una decisione, e presenti il suo giudizio per iscritto; qualora poi un appaia un errore nella sua decisione, e ciò dipenda da sua colpa, paghi allora dodici volte la multa da lui stabilita nel caso, e sia pubblicamente rimosso dal posto di giudice, né mai più vi sieda per rendere giustizia” (articolo 5 del Codice di Hammurabi, 1750 avanti Cristo).