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Associazione Forense Nazionale Italiana

Il Garante della privacy e il contenuto dell’attività difensiva

Cari Colleghi,

Vi segnalo che è stato pubblicato sulla newsletter del Garante per la Protezione dei datri Personali ( n. 378 del 17.9.2013) un provvedimento sanzionatorio che ( a prescindere dal caso concreto e dalla sua condivisibilità o meno per quella fattispecie ) che si fonda sul seguente principio: ” I dati prodotti nin giudizio devono essere solo quelli pertinenti a far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, evitando la comunicazione di informazioni non rilevanti per le finalità di difesa”.

Mi pare preoccupante il principio sopra trascritto ovvero che un organo amministrativo possa entrare nel merito delle tesi e strategie difensive come sembrerebbe intendere l’Authority. Infatti non mi pare condivisibile che un organo amministrativo estraneo al processo possa giudicare “la pertinenza” o la “rilevanza” di tesi sviluppate dal difensore nel corso di un processo. Eventuali abusi o derive patologiche del diritto di difesa hanno già il Giudice precostituito che è il Giudice della causa o il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati territorialmente competente e non mi pare vi sia spazio, o possa trovare spazio, la censura di altri organi. E’ preoccupante che terzi estranei al processo possano sindacare la strategia difensiva dell’Avvocato andando ad interferire con la libertà e dignità dello svolgimento della sua attività professionale che è e deve rimanere indipendente ed insindacabile.

Avv. Enrico Calabrese

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