a

Facebook


Copyright 2018
Associazione Forense Nazionale Italiana

Nota a Cassazione 24/5/2022 n. 16797 Morte della parte. Decorrenza termini per l’interruzione del processo in udienza cartolare

La Corte di Cassazione, nell’ordinanza in commento, ha statuito il seguente principio di diritto: ” l’evento l’evento della morte della parte costituita, che sia dichiarato in udienza nella specie, mediante nota scritta scambiata e depositata in telematico nell’ambito dello svolgimento dell’udienza in forma cartolare, secondo le modalità previste dalle disposizioni per l’esercizio dell’attività giurisdizionale nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 -, produce, ai sensi dell’art. 300 c.p.c., comma 2, l’effetto automatico dell’interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione, e il conseguente termine per la prosecuzione o riassunzione, come previsto dall’art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore nei confronti delle altre parti, senza che abbia alcun rilievo, a tal fine, il momento nel quale venga adottato il successivo provvedimento giudiziale dichiarativo dell’intervenuta interruzione, avente natura meramente ricognitiva.
Ferma la correttezza del rilievo che il termine non decorre dal momento della dichiarazione di interruzione del processo fatta dal giudice  (come previsto dall’art. 300 c.p.c., 2°c.) riteniamo però che la Corte abbia espresso un principio che determina un macroscopico equivoco laddove fa decorrere il termine ” … dal momento di tale dichiarazione…” anzichè dalla data dell’udienza. Infatti  tale circostanza si risolve o in una erosione dei tempi in favore della parte che deve riassumere ovvero nella totale vulnerazione della parte che dovrebbe procedere alla riassunzione stante che, come frequentemente accade, i giudici rinviano a date molto lontane l’udienza (anche oltre 6 mesi) già predisponendo che la prossima udienza sarà svolta in maniera cartolare. Conseguentemente l’altra parte avrà conoscenza di tali note solo dopo la data dell’udienza salvo che non si vogliano onerare le parti di visionare quotidianamente i fascicoli di tutti i processi in corso. Orbene secondo il principio statuito dalla  Corte, laddove il Difensore di una parte provveda a comunicare la morte della parte rappresentata depositando note di trattazione scritta in data molto antecedente dall’udienza prefissata – per esempio cinque mesi prima dell’udienza – l’altra parte sarà già ipso facto decaduta – al momento dell’udienza – dal potere di riassumere il giudizio per il decorso del termine di cui all’art. 305 c.p.c. Peraltro così facendo la Corte non si è resa conto di aver obliterato il disposto dell’art. 300, 1° c., c.p.c. stante che o il termine viene fatto decorrere “dall’udienza”, anche se l’udienza è cartolare ed a prescindere dal momento in cui il Difensore ha reso la dichiarazione,  ovvero avrebbe dovuto valorizzare la parte conclusiva del 1° c. dell’art. 300 c.p.c. ovvero imporre al Difensore che deposita note scritte per la trattazione cartolare dell’udienza contenenti la dichiarazione della morte della parte (ma direi anche altri contenuti diversi dalla istanze e conclusioni già precedentemente formulate), di notificare, contestualmente al deposito, alla controparte tali note in modo da salvaguardare il diritto di difesa dell’altra parte e non consentire stratagemmi difensivi palesemente contra legem e contro la logica. Auspichiamo un intervento chiarificatore.

                                       Avv. Enrico Calabrese

a